Ok, in caso di Superbonus, al modello general contractor con mandato senza rappresentanza conferito dal committente. In questa ipotesi, tutte le prestazioni rese dai professionisti possono essere fatturate al general contractor e da quest’ultimo “ri-fatturate” al committente, purché senza “ricarico”. Questa possibilità è ammessa anche ove il committente abbia optato per lo sconto in fattura.
Confermato, inoltre, che sono agevolate solo le spese strettamente correlate agli interventi, di conseguenza è ribadita l’esclusione dal beneficio anche per il compenso dovuto al contraente generale per l’attività di mero coordinamento.
Questi i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 254 del 15 aprile 2021, ad un contribuente che ha appaltato ad un unico fornitore tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati al 110%, ivi comprese le prestazioni professionali connesse.
Nello specifico, i rapporti tra committente e fornitore sono regolati da un mandato senza rappresentanza in base al quale il fornitore unico agisce in nome proprio ma per conto del committente: ciò significa che riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi ri-fatturare al committente l’importo pagato, applicando lo sconto in fattura. Resta fermo che il servizio professionale reso e il soggetto che lo ha effettuato devono essere descritti in fattura in maniera puntuale e senza “ricarico”.
In sostanza, questa regolamentazione dei rapporti contrattuali tra committente e fornitore, del tutto in linea con la posizione ANCE, è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate nel presupposto che la disciplina dell’attività del general contractor, nel quadro degli interventi legati al Superbonus, sia demandata all’autonomia contrattuale delle parti.
Essa, infatti, può anche contemplare l’ipotesi in cui il fornitore dell’appalto si ponga come interlocutore unico per la realizzazione di tutte le attività, inclusi i rapporti con tutte le figure professionali coinvolte.
In merito al compenso dovuto al fornitore unico, l’Agenzia ricorda che rientrano nel Superbonus tutte le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi, e dunque, oltre alle spese connesse alla progettazione, ad esempio, anche quelle per l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, l’IVA indetraibile.
Di conseguenza, parallelamente a quanto precisato sull’indetraibilità dei compensi dovuti all’amministratore per gli adempimenti legati ai lavori condominiali[1], l’Amministrazione finanziaria esclude dall’agevolazione l’attività del fornitore unico, che si limiti al “mero coordinamento” delle attività effettuate da terzi nel corso dell’esecuzione dell’intervento. In tal modo, viene altresì ufficializzato quanto già precisato a livello regionale dalla DRE Lombardia con la Risposta n.904-334-2021[2].
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Questa Risposta consolida ufficialmente uno degli indirizzi rappresentati dall’ANCE alla stessa Agenzia delle Entrate in ordine alla configurazione dei rapporti tra fornitore unico e committenza nell’ambito degli interventi agevolati al 110%, al fine di regolamentare la figura del general contractor quale strumento di semplificazione dell’iter operativo e burocratico del Superbonus[3].
In questo senso, il modello negoziale del mandato senza rappresentanza consente la regolarizzazione fiscale dei rapporti tra le parti coinvolte nell’operazione, fermo restando la necessità di approfondire tutti i profili di responsabilità che l’Agenzia non esamina in questa sede.
Occorre, inoltre, precisare che l’indetraibilità del compenso del GC che effettui un’attività di mero coordinamento pone l’accento sull’importanza di affidare gli interventi connessi al Superbonus ad operatori economici con competenze ampie ed adeguate ad una gestione complessiva del lavoro, dalla sua progettazione alla realizzazione materiale, ivi compresa la gestione dei rapporti con tutte le figure professionali necessarie al completamento dell’intervento stesso.
[1] Cfr. CM 30/E/20 Risposta n.4.4.1 .
[2] Cfr. ANCE “Superbonus – General contractor e compenso per il coordinamento dell’attività” – ID N. 44239 del 7 aprile 2021.
[3] L’ANCE ha sollecitato l’Amministrazione finanziaria anche in ordine all’ipotesi in cui il committente abbia rapporti negoziali diretti con il professionista e, allo stesso tempo, incarichi il general contractor della liquidazione del corrispettivo a questi dovuto, in virtù di una “delegazione di pagamento”.
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