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L’INPS fornisce indicazioni sulle risorse finanziarie stanziate per le tutele di cui all’art. 26 del Decreto Cura Italia

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 – Tutele per lavoratori in quarantena e lavoratori fragili – Risorse finanziarie

5 Maggio 2021
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A integrazione della comunicazione Ance del 30 aprile 2021, si segnala che nel messaggio n. 1667/21 – avente a oggetto le tutele di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/20 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e le novità introdotte in materia dall’art. 15 del D.L. n. 41/21 (Decreto Sostegni) – l’INPS fornisce indicazioni sulle risorse finanziarie stanziate a copertura delle predette tutele.[1]

Si ricorda che le tutele di cui al citato art. 26 riguardano, da un lato, i lavoratori dipendenti sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva[2] (comma 1) e, dall’altro, quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili”[3] (comma 2 e 2-bis).

Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alle suddette tutele, il legislatore ha disposto un limite massimo di spesa pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 (a seguito di adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno).

La legge di bilancio 2021 ha poi stanziato risorse pari 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”[4], non prevedendo finanziamenti per quelle che l’Istituto definisce “le ulteriori tutele”, relative evidentemente ai lavoratori in quarantena.

L’INPS comunica che i Ministeri vigilanti hanno precisato,  in proposito, che “le misure di cui all’articolo 26 sono configurate a tetto di spesa e pertanto cessano di produrre effetti al raggiungimento degli importi stanziati”.

Di conseguenza, l’Istituto provvederà, per l’anno 2020, al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al suddetto art. 26 entro i limiti di spesa sopra indicati.

Per l’anno 2021, fermo restando il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” fino al raggiungimento del relativo importo stanziato[5], per le ulteriori tutele di cui all’art. 26 l’INPS si riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

Con appositi messaggi operativi, l’Istituto impartirà le necessarie istruzioni amministrative e procedurali alle proprie strutture territoriali.

Si fa riserva di fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti in materia.

 

 


[1] Il messaggio reca istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui al citato art. 26 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

[2] Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

[3] Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunosoppressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapia salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

[4] Art. 1 comma 482 della legge n. 178/20.

[5] Come precisato nel messaggio in commento, l’INPS, sulla base del nuovo quadro normativo delineato dal Decreto Sostegni, procederà al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

44635-Messaggio Inps n_1667_del_23-04-2021.pdfApri
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