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L’INPS rende nota l’autorizzazione della Commissione Europea e fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 12 del Decreto Ristori

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

DL Ristori – Esonero contributivo alternativo a CIG COVID – INPS, mess. n. 1836/21

10 Maggio 2021
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Con riferimento all’esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, previsto dal Decreto Ristori[1], l’INPS, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, rende noto che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, alla quale si rimanda, l’INPS ha illustrato caratteristiche e condizioni di spettanza di questo esonero contributivo, rinviando ad un successivo messaggio, da pubblicarsi all’esito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, le istruzioni operative per la concreta fruizione dello stesso (cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2021).

Con il messaggio in esame, l’Istituto, dopo aver reso nota l’autorizzazione di cui sopra, fornisce quindi le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

Prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero, il datore di lavoro deve inviare all’INPS un’istanza[2] per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”.

Nell’istanza il datore deve dichiarare di aver fruito nel mese di giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e di non aver richiesto i trattamenti medesimi per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità. Va indicato, inoltre, l’importo dell’esonero di cui si intende fruire, parametrato alle ore di integrazione salariale utilizzate nel mese di giugno 2020.

In considerazione del principio di alternatività tra l’esonero qui considerato e i trattamenti di integrazione salariale, l’INPS precisa che, nella medesima finestra temporale (mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021) e per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente  all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura. Questa alternatività, che è espressamente prevista con riferimento alle misure disciplinate dalla stessa fonte normativa (art. 12 del Decreto Ristori), deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.[3] Nel messaggio in esame, l’Istituto sembra quindi estendere la portata del c.d. principio di alternatività, rispetto a quanto già indicato nella citata circolare n. 24/21.

All’esito della suddetta verifica, la sede territoriale dell’INPS attribuisce alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, comunicandolo al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

Per il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Istituto rinvia alla citata circolare n. 24/21, limitandosi a ricordare che tale importo non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui si intenda fruire della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 e agosto 2021).

Considerata la durata massima dell’esonero, pari a quattro settimane, lo stesso può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.

Per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, all’interno di , , deve essere valorizzato nell’elemento il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”; nell’elemento va indicato il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività devono invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

L’INPS ricorda, infine, che questo esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

A titolo esemplificativo, come già indicato nella citata circolare n. 24/21, il suddetto esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui all’art. 1 commi 100 e ss. della legge n. 205/17, in base all’espressa disposizione di cui al comma 114.[4] L’INPS chiarisce, in proposito, che l’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore. Pertanto, se un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze sia lavoratori giovani, per i quali intende avvalersi dell’incentivo strutturale di cui alla legge n. 205/17, che altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi può fruire dell’esonero qui in esame.

 

 

 


[1] L’art. 12 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20, dispone al comma 14 che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 1 del medesimo articolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail, riparametrato e applicato su base mensile. Come previsto dal successivo comma 16, l’ esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1  della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle  condizioni di cui alla medesima Comunicazione; l’efficacia delle disposizioni relative a questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Cfr. comunicazioni Ance del 29 ottobre 2020 e del 23 dicembre 2020.

[2] Tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art. 3 DL 104/20 e art.12 DL 137/20”.

[3] Si ricorda, ad esempio, che i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla legge di bilancio 2021 potevano essere fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021, quindi in uno dei mesi rientranti nella finestra temporale sopra indicata.

[4] “L’esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 […] non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.”

44683-Messaggio Inps n.1836-21.pdfApri
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