Nel S.O. n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge n. 69/21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/21, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. Decreto Sostegni; cfr. comunicazione Ance del 23 marzo 2021).
Le modifiche apportate dalla citata legge di conversione sono in vigore dal 22 maggio 2021.
Si illustrano di seguito le novità in materia di lavoro e previdenza di interesse per il settore.
Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Vengono aggiunte due nuove disposizioni all’art. 8, che disciplina i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).
Il nuovo comma 2-bis stabilisce che i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021.
Con riserva di segnalare tempestivamente eventuali chiarimenti che dovessero essere resi dagli enti competenti in merito alla suddetta disposizione, si ricorda quanto già comunicato dall’INPS con la circolare n. 72/21 (cfr. comunicazione Ance del 3 maggio 2021): per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dalla legge di bilancio, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni possono essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.[1]
Con i nuovi commi 3-bis e 3-ter si dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tale disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
Art. 10 bis – Esenzione dall’imposta di bollo
Per l’anno 2021, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all’art. 18 della legge n. 196/97, si applica l’esenzione dall’imposta di bollo.[2]
Art. 15 – Misure a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità
Con riferimento ai lavoratori c.d. fragili, con un’integrazione apportata al comma 1 dell’art. 15[3] si precisa che la non computabilità, ai fini del comporto, dei periodi di assenza dal lavoro equiparati a ricovero ospedaliero – introdotta dal Decreto Sostegni – decorre dal 17 marzo 2020.
Per completezza di informazione, si segnala, infine, il nuovo art. 6 quinquies, rubricato “Misure per l’incentivazione del welfare aziendale”, che estende al periodo d’imposta 2021 la disposizione, introdotta dal Decreto Agosto per il 2020[4], che eleva a 516,46 euro l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.[5]
[1] Come precisato dall’INPS nella citata circolare, le domande di concessione dei trattamenti il cui periodo di sospensione o riduzione di attività decorra dal 29 marzo 2021 devono essere inviate entro il medesimo termine previsto per i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, ossia entro il 31 maggio 2021.
[2] Nello specifico, si applica l’esenzione prevista dall’articolo 25 della Tabella di cui all’allegato B al D.P.R. n. 642/72 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”).
[3] Si ricorda che il comma 1 dell’art. 15 apporta modifiche all’art. 26 commi 2 e 2-bis del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20).
[4] Art. 112 comma 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.
[5] Art. 51 comma 3 del D.P.R. n. 917/86: “[…] Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
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