Nel provvedimento licenziato con la fiducia, in prima lettura, dal Senato, positive novità in tema di: IVA tra le spese ammissibili ai fini del superbonus; proroga degli obblighi di segnalazione nelle crisi di impresa. Rinviata ad un successivo provvedimento la cessione del credito per i crediti di imposta del Piano nazionale transizione 4.0.
L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (DDL 2144/S – Relatori il Sen. Daniele Manca del Gruppo parlamentare PD ed il Sen. Roberta Toffanin del Gruppo parlamentare FI), con la votazione della questione di fiducia sul maxiemendamento del Governo interamente sostitutivo del provvedimento che recepisce le modifiche approvate dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze con le condizioni ex art. 81 poste nel parere della Commissione Bilancio.
In particolare, tra le condizioni della Commissione Bilancio è stata posta la soppressione, tra l’altro, delle seguenti norme sulla cedibilità del credito che erano state introdotte in sede referente:
-l’estensione della possibilità di optare per la cessione del credito, anche parziale, per i beneficiari del credito per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 1 c. 1051 e ss. della L. 178/2020;
-l’estensione della opzione della cessione o sconto in luogo della detrazione fiscale di cui all’art. 121 c. 2, lett. a del DL 34/2020 anche per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
-l’estensione della opzione della cessione o sconto in luogo della detrazione fiscale di cui all’art. 121 c. 2, lett. a del DL 34/2020 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Tutti i gruppi parlamentari si sono sollevati contro la richiesta di stralcio avanzata dalla Ragioneria dello Stato ed il Sottosegretario di Stato dell’Economia e delle finanze, Durigon, ha assicurato che la questione verrà valutata ai fini dell’inserimento nel prossimo provvedimento utile così da trovare una soluzione in linea con le regole di finanza pubblica.
Tra le novità introdotte in corso d’esame, si evidenziano, in particolare, le seguenti:
–in materia di crisi di impresa, viene differita la proroga degli obblighi di segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione (c.d. “allerta esterna“). In particolare, si prevede che l’obbligo di segnalazione decorre dall’anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
-viene modificato l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, prevedendo che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione;
-nell’ambito del superbonus 110% viene inserita l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la norma prevede che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente;
-viene prorogata dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del DL 34/2020 (c.d. Rilancio);
–vengono esentati dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal testo (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.
-viene incrementata di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021 di cui all’art. 47, c. 1-bis del DL 34/2019. Viene, inoltre, previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può svolgere l’istruttoria delle domande di accesso e tutte le attività conseguenti, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell’art. 19, c.5, del DL 78/2009;
-viene disposta una spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 1, c.58, della L. 549/1995 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
-viene previsto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid;
-viene prevista la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti sportivi;
-viene prevista la disapplicazione, limitatamente all’anno 2021, – ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi – del mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal DL 95/2012 nonché della possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva;
-viene disposta la proroga da tre a nove mesi del termine entro cui i Comuni beneficiari delle risorse previste per la messa in sicurezza degli edifici pubblici di cui all’art. 1, c. 857-bis della L. 205/2017 devono espletare le procedure di individuazione del contraente;
-viene prevista la proroga al 31 luglio 2021 della concessione autostradale (scaduta il 30 aprile) dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena di cui all’art. 13-bis, c. 4, del DL 148/2017;
-viene prevista la proroga dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso nonché disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.
Il decreto legge, in scadenza il 21 maggio 2021, passa ora alla seconda lettura della Camera.
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