Comunicati dall’INAIL i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2021
Con la circolare n. 16/2021, l’INAIL ha comunicato la determinazione per l’anno 2021 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Nello specifico, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti a valere per l’anno 2021 restano invariati rispetto a quelli dell’anno 2020.[1]
Per l’anno 2021 il limite minimo di retribuzione giornaliera è quindi uguale a 48,98 euro (corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a 515,58 euro mensili). Tale limite minimo, rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2021 è pari a 1.273,48 euro.
Si riportano di seguito, per quanto di interesse, i limiti minimi rivalutati per il settore industria, distinti per qualifica[2]:
Limiti minimi retribuzione giornaliera – Anno 2021 (importi in euro) |
|||
Settore |
Qualifiche |
||
Dirigente |
Impegato |
Operario |
|
Industria |
135,48 |
48,98 |
48,98 |
* Limiti adeguati al minimale di 48,98 euro
Per le ulteriori indicazioni, si rinvia al testo della suddetta circolare.
[1] I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat e devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat. In merito alla predetta rivalutazione, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 287) ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento […] non può risultare inferiore a zero.” Nell’anno 2020 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari a – 0,3%.
[2] Tabella A dell’allegato 1 alla circolare in esame.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |