L’INL, con la circolare n. 936/21, ha dato comunicazione di come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-784/19, si sia espressa in materia di somministrazione e distacco transnazionale.
La causa aveva ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte da parte del Tribunale amministrativo Bulgaro.
In particolare, l’Agenzia delle entrate Bulgara aveva rifiutato di rilasciare ad un’agenzia interinale “Team Power Europe”, con sede in Bulgaria, la certificazione A1, poiché a suo avviso la legislazione bulgara non era applicabile ai lavoratori somministrati e distaccati dalla società in Germania, ai sensi dell’art. 11 par. 3 lett. a) del Reg. CE n. 883/2004[1], nel quale viene espresso il principio secondo cui al lavoratore subordinato che esercita la sua attività in uno Stato membro debba applicarsi la legislazione di tale paese.
Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, le attività svolte dalla “Team Power Europe” non erano riconducibili alle deroghe presenti nello stesso regolamento all’art. 12 par. 1[2], nel quale, al fine di non ostacolare la libera circolazione delle persone, sono fatte salve alcune ipotesi.
Infatti, il caso analizzato è stato ricondotto al disposto dell’art. 14 par. 2 del Reg. CE n. 987/2009[3] poiché la società non svolgeva attività ulteriori a quelle di mera gestione interna nel territorio dello Stato membro in cui era stabilita: l’agenzia interinale non impiegava alcun lavoratore nel territorio bulgaro, ad esclusione del personale amministrativo e di direzione.
La Corte ha concluso sostenendo che una diversa interpretazione dell’art. 14 par. 2 “rischierebbe di esercitare una pressione a ribasso sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri” riducendo il livello di tutela da questi fornito.
[1] << […] una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro>>.
[2] << La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata>>.
[3] << Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte>>.
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