L’Inps, con la circolare n. 87/2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello, introdotto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
Si rammenta che, secondo quanto disposto dalla citata legge di Bilancio, lo sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello)[1], effettuate nel corso del 2020, è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove (per il computo del limite dimensionale si vedano i criteri richiamati nel paragrafo 3.3. della circolare) e che, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 12, del d.l. n. 137/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/20, l’esenzione contributiva è stata prorogata per le assunzioni effettuate nell’anno 2021.
Lo sgravio del 100 per cento si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota contributiva del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo.
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Nel riepilogare la normativa inerente l’apprendistato di primo livello contemplata dall’articolo 43 del d.lgs. n. 81/2015, l’Istituto rammenta, in particolare, riguardo al regime contributivo generale (cfr. paragrafo 3 della circolare), che per gli assunti con tale tipologia contrattuale, non sussistono obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione.
Come chiarito dal Ministero del lavoro (cfr. interpello n. 22/2016), la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e che per i periodi non retribuiti non è configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di una contribuzione figurativa.
Pertanto, il calcolo della contribuzione dovuta per tali lavoratori è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
I contratti collettivi possono, in ogni caso, sia in relazione all’attività formativa esterna sia a quella svolta nell’ambito della sede aziendale, prevedere condizioni retributive di miglior favore, a fronte delle quali devono essere adeguati anche gli obblighi contributivi.
Si rammenta che, a decorrere dal 24 settembre 2015, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale del 10 per cento è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5% ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2015, e per effetto della proroga e stabilizzazione operata dall’art. 1, comma 110, lett. d), della legge n. 205/2017.
AI sensi, inoltre, dell’art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (art. 21, legge n. 41/1986) e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (cfr. art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015).
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Con riferimento alla fruizione dello sgravio contributivo integrale previsto per gli anni 2020 e 2021, l’Inps sottolinea che il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista. Pertanto, il beneficio permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, i datori di lavoro interessati sono soggetti all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015[2] che permangono per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
L’Inps evidenzia altresì che, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva, assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista. Pertanto, anche ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in esame, deve tenersi conto di precedenti periodi di apprendistato di primo livello svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tal caso, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dell’articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137/2020.
Viene quindi precisato che per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate sino al 31 dicembre 2019 trova applicazione, anche per i periodi di paga afferenti ai mesi dell’anno 2020, il regime contributivo sopra richiamato di cui al paragrafo 3 della circolare in esame.
Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in data antecedente al 24 settembre 2015, l’Inps rinvia ai chiarimenti riportati nella circolare n. 108/2018.
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L’Inps precisa quindi che nelle ipotesi di contratto di apprendistato di primo livello stipulato nel corso del 2020 o del 2021 e trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i benefici contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2020, dal d.l.. n. 137/2020 e dal d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. A decorrere dal mese della trasformazione del contratto troverà applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante.
L’Istituto sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150/2015, per i primi dodici mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello stipulato nel corso del 2020 o del 2021, il datore di lavoro (con un numero di addetti non superiore a nove) sarà tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI e del contributo integrativo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (1,31% + 0,30%) e sarà altresì soggetto alla disciplina del c.d. ticket di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012).
Qualora la trasformazione avvenga dopo il trentaseiesimo mese di contratto di apprendistato di primo livello, l’aliquota contributiva datoriale per i primi dodici mesi sarà pari all’11,61% (10% + 1,31% + 0,30%).
Sia nel caso di trasformazione del contratto, sia nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile.
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Si evidenzia, infine, che tra le ulteriori condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo in esame il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel merito, si segnala l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1436/2020, ha chiarito che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi […] al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”.
Per quanto ivi non richiamato, in particolare in ordine alle modalità di compilazione del flusso Uniemens, si rimanda alla circolare in argomento.
[1] Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo. Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e, salvo specifiche eccezioni, non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
[2] Ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 ai contratti di apprendistato di primo livello non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012 ed è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI di cui all’articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
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