A seguito del decreto-legge n. 79/2021 (cfr. comunicazione Ance del 9 giugno 2021) l’Inps ha diramato le istruzioni operative inerenti la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (Messaggio Inps n. 2331/2021 – Allegati), nonché dell’assegno temporaneo per i figli minori (Messaggio Inps n. 2371/2021 e Circolare n. 93/2021 ).
In particolare, con riferimento all’assegno per il nucleo familiare, si rammenta che il richiamato d.l. n. 79/2021 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. L’Inps evidenzia che alla luce delle disposizioni vigenti in materia sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura.
Il relativo messaggio riporta in allegato le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Anf[1].
Gli stessi livelli di reddito e le maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione, che saranno resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 tramite la specifica procedura presente sul portale Inps.
Restano ferme le attuali disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda riportate nella circolare Inps n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal d.l. n. 69/1988 e s.m. sulla rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare, al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione.
Si rammenta che, sulla base degli importi teoricamente spettanti individuati dall’Istituto, il datore di lavoro eroga la prestazione con le consuete modalità (in busta paga), calcolando l’importo da riconoscere al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e della presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, provvedendo al successivo conguaglio con le denunce mensili Uniemens (cfr. in proposito messaggio Inps n. 2765/2020).
Con apposita circolare di prossima emanazione saranno diramate ulteriori indicazioni operative con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dal citato articolo 5 del d.l. n. 79/2021.
Riguardo all’assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal citato d.l. n. 79/2021 per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in attesa dell’entrata in vigore dal 2022 dell’Assegno unico universale, ed erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, l’Inps, oltre a fornire un riepilogo della normativa sulla materia, sottolinea, in particolare, che la domanda di assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, di norma dal genitore richiedente.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web, www.inps.it, il Contact Center Integrato o gli Istituti di patronato.
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
[1] Le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle predette maggiorazioni previste dall’art. 5 del d.l. n. 79/2021.
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