L’INL, con l’allegata nota n. 966/2021, ha chiarito l’applicazione della diffida obbligatoria[1] in caso di violazione dell’obbligo di assunzione[2] di lavoratori appartenenti alle categorie protette[3], nelle quote stabilite per legge, per più annualità.
L’art. 15 L. n. 68/1999 al comma 4[4] prevede che, qualora tale obbligo non venga adempiuto entro 60 giorni (a partire dal 61° giorno), per cause imputabili al datore di lavoro, questo sia tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa. Inoltre, al comma 4 bis[5] è stabilita la diffidabilità della sanzione attraverso la presentazione, agli uffici competenti, della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Il datore di lavoro potrà, quindi, pagare la sanzione minima solo qualora “la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti”, anche nel caso in cui l’assunzione avvenga tardivamente, purché spontanea.
Non rientra in tali ipotesi il caso in cui l’obbligo di assunzione venga meno conseguentemente ad una riduzione dell’organico aziendale: questa sarebbe una semplice conseguenza di una modifica della base di computo e non un’iniziativa del datore di lavoro, il quale sarà, quindi, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa in relazione al numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza del termine di 60 giorni fino al momento in cui, con la riduzione dell’organico, tale obbligo sia venuto meno.
[1] Art. 13 D.lgs. n. 124/2004.
[2] Art. 3 L. n. 68/1999.
[3] Art. 1 L. n. 68/1999.
[4] “Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
[5] “Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.
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