Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che l’Inps, con la circolare n. 98/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla regolamentazione post Brexit del quadro normativo di riferimento dell’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement – WA del 24 gennaio 2020), dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement – TCA del 24 dicembre 2020) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), parte integrante del TCA.
Nel riepilogare, come già esposto nella circolare n. 53/21, il quadro normativo conseguente all’Accordo di recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Istituto precisa, in particolare, che il WA, entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e che ha previsto un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020, continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020.
In particolare, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Di conseguenza, il TCA, e il PSSC che di esso fa parte, con specifico riguardo alla materia della sicurezza sociale, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA. Il TCA costituisce dunque la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, una volta esauriti gli effetti giuridici del WA.
Nelle materie a cui si estende il campo di applicazione del suddetto Protocollo (PSSC) continuano a trovare attuazione le disposizioni dell’Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.
Viene quindi ribadito che, dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del WA si applicano anche ai cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera. Per i casi non coperti dal WA, i cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera rientrano di regola nel campo di applicazione del TCA, poiché applicabile a tutte le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Ai cittadini dei Paesi terzi si continua ad applicare il WA, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010 (cfr. la circolare n. 51 del 15 marzo 2011). Il PSSC si applica anche ai cittadini dei Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, siano soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo.
L’Istituto fornisce quindi indicazioni in materia di ammortizzatori sociali, prestazioni familiari e di disoccupazione, nonché sulle modalità di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information, per le quali si rinvia alle specifiche di dettaglio della circolare in argomento.
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