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L’ordinanza 29 luglio, efficace dal 31 luglio al 30 agosto p.v., riordina la disciplina sulla mobilità internazionale. Proroga, altresì, le misure delle precedenti ordinanze sugli spostamenti da e per l’estero

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid: ordinanza sulla mobilità internazionale

2 Agosto 2021
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Il Ministro della salute ha adottato l’ordinanza 29 luglio 2021 in tema di spostamenti da e verso l’estero, efficace dal 31 luglio al 30 agosto 2021.

L’ordinanza, che riordina la disciplina sulla mobilità internazionale:

  1. aggiorna gli elenchi C e D dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021;
  2. riorganizza la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all’allegato E del DPCM 2 marzo 2021;
  3. proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka;
  4. proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile.

Di seguito si riporta un riepilogo di quanto contenuto nel testo:

  • L’art. 2 prevede che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano non sono soggette né a limitazioni, né a obblighi dichiarativi. Inoltre, le certificazioni rilasciate dalle locali autorità in merito alla guarigione dal COVID-19 e alla vaccinazione (purchè il vaccino sia validato dall’EMA) sono considerate equivalenti a quelle italiane anche ai fini dell’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021.
  • L’art. 3 aggiorna i Paesi[1] dell’elenco C dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (Paesi UE e Paesi Accordo Schengen e Israele).

L’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all’elenco C è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del Passenger Locator Form (PLF);
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del green pass o di una certificazione equipollente.

In caso di violazione delle citate condizioni, è disposta la quarantena di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.

L’ingresso in Italia delle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Israele è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del green pass o di una certificazione equivalente rilasciata dall’autorità sanitaria di Israele.
  • L’art. 4 aggiorna i Paesi[2] dell’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021.

L’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all’elenco D è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 ore in caso di ingresso da UK);
  • quarantena di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.

L’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in USA, Canada e Giappone è, altresì, consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del green pass o di una certificazione equivalente rilasciata dall’autorità sanitaria di USA, Canada e Giappone.
  • L’art. 5  riordina la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all’allegato E del DPCM 2 marzo 2021.

In particolare:

  • gli spostamenti verso i Paesi di cui all’elenco E sono consentiti solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio e rientro al domicilio, residenza o abitazione propri o di persona, anche non convivente, con la quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva;
  • l’ingresso in Italia da parte di chi nei 14 giorni precedenti abbia transitato o soggiornato in uno dei Paesi di cui all’elenco E è consentito solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio e rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. Inoltre è consentito l’ingresso in Italia di cittadini UE e dei loro familiari, di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE e dei loro familiari, o di chi debba raggiungere il domicilio, la residenza o l’abitazione di un cittadino UE o di soggiornanti di lungo periodo in UE, con il quale abbia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Gli ingressi in Italia da uno dei Paesi di cui all’elenco E è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
  • quarantena di 10 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.
  • L’art. 6, co. 1, prevede che, ove non insorgano sintomi di COVID-19, fermi l’obbligo di PLF e di sottoposizione a tampone, la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario non si applicano per:
    • gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021);
    • gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM 2 marzo 2021);
    • i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (art. 51, co. 7, lett. h));
    • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021);
    • chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM 2 marzo 2021).
  • L’art. 6, co. 2, prevede che, qualora non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo l’obbligo di PLF, l’obbligo di presentazione del green pass di cui agli artt. 3, 4, 5, non si applica a:
    • l’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM 2 marzo 2021);
    • i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM 2 marzo 2021);
    • i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM 2 marzo 2021);
    • chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
    • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza.
  • L’art. 6, co. 3, dispone che, qualora non insorgano sintomi di COVID-19, l’obbligo di PLF e di presentazione del green pass di cui agli artt. 3, 4, 5, non si applica a:
    • chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione;
    • chiunque con mezzo privato permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
  • L’art. 7 prevede, ai fini dell’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone rosse” o “zone arancioni”; accesso a strutture sanitarie e socio-sanitarie; uscite temporanee dalle strutture residenziali; spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi; accesso alle fiere; partecipazione a feste e cerimonie) l’equivalenza ai green pass italiani e Ue delle certificazioni rilasciate dalle autorità di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America.
  • L’art. 8 dispone che sono esenti dall’effettuazione del tampone i bambini di età inferiore a sei anni.
  • L’art. 9, co. 1, proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka. Pertanto, fino a tale data, rimangono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka. L’ingresso da tali Paesi è consentito solo:
  • ai cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 (ordinanza 29 aprile 2021);
  • ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) (ordinanza 6 maggio 2021);
  • per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili previa autorizzazione del Ministero della salute (ordinanza 6 maggio 2021).

In tali casi, l’ingresso in Italia è soggetto alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF (ordinanza 18 giugno 2021);
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (ordinanza 29 aprile 2021);
  • sottoposizione a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ordinanza 29 aprile 2021);
  • quarantena di 10 giorni nei “Covid Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa (ordinanza 29 aprile 2021).

I divieti e gli adempimenti di cui sopra non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale (ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021).

  • L’art. 9, co. 2, proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile. Pertanto, fino a tale data, rimangono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile. L’ingresso dal Brasile è consentito solo:
  • ai soggetti con residenza anagrafica in Italia da prima del 13 febbraio 2021;
  • ai soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
  • previa autorizzazione del Ministero della salute per inderogabili motivi di necessità.

In tali casi, l’ingresso in Italia è soggetto alle seguenti condizioni:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
  • sottoposizione a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;
  • quarantena di 10 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.

Inoltre, l’ingresso dal Brasile è consentito, tra l’altro, a:

  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 51, co. 7, lett. f) del DPCM 2 marzo 2021);
  • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021).

In tali casi, l’ingresso in Italia è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute secondo la seguente disciplina:

  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
  • presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
  • sottoposizione a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale.

I divieti e gli adempimenti di cui sopra non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale.

 


[1] “Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele”

[2] “Elenco D

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian,  Bosnia ed  Erzegovina,  Brunei,  Canada,  Emirati  Arabi  Uniti,   Giappone, Giordania,  Libano,  Kosovo,  Moldavia,  Montenegro,  Nuova  Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna  e  Irlanda  del  nord  (compresi Gibilterra, Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e  basi  britanniche nell’isola di Cipro  ed  esclusi  i  territori  non  appartenenti  al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore,  Stati  Uniti  d’America,  Ucraina,  Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao”

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