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Fornite dall’INPS, con il mess. N. 2842/2021, ulteriori indicazioni in merito alla tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da covid-19

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

ID: quarantena e malattia – Inps, mess. 2842/2021

25 Agosto 2021
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L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2842/2021, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 di cui all’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

 

L’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 1667/2021 (Cfr. comunicazione Ance del 30.04.2021), ha fornito i seguenti chiarimenti:

 

Quarantena –  art. 26, co.1 [1]

  • risultano valide, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica;

 

  • le Strutture territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie per la regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato. L’Istituto procederà al riconoscimento, per l’anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa previsti  (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro);

 

  • non previsti attualmente dal legislatore appositi stanziamenti, per l’anno 2021, volti alla tutela della quarantena suddetta e, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.

 

Lavoratori “fragili” – art. 26, co.2[2]

  • si procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020);

 

  • per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del D.L. n. 41/2021);

 

  • non sono state previste ulteriori proroghe. Infatti, il D.L. n. 105/2021, all’articolo 9[3], ha previsto la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” solo ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 

Eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19 – art. 26, co.6[4]

 

  • Si procede al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione, come da indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

L’Istituto ha, pertanto, precisato che la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, in relazione a:

  • codice evento MV6 (quarantena);
  • codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).

 

Per l’anno 2021, si determina, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente a:

  • codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).

 

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al messaggio allegato.

 


[1] 1.  Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto

[2] 2.  Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

[3] ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020

[4] Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica

45912-Messaggio_numero_2842_del_06-08-2021.pdfApri
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