E’ stato pubblicato il decreto n. 312/2021, riguardante il BIM, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
Il decreto legge n.77 “semplificazioni” ha previsto che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici, sinteticamente denominati BIM.
A tal fine il Ministro ha stabilito le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM, con apposito provvedimento coordinato col decreto n. 560 del 2017.
Il provvedimento pubblicato individua i criteri premiali richiamati dal decreto Semplificazioni ed integra il precedente decreto con le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM, aggiornando la tempistica di obbligatorietà del BIM ed alcune definizioni e termini in base all’evoluzione che l’argomento ha avuto dal 2017 ad oggi.
Per quanto riguarda i punteggi premiali, è inserito l’articolo 7 bis che permette alle stazioni appaltanti di introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali a titolo indicativo:
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Per quanto riguarda la tempistica di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia di un milione di Euro, con le nuove scadenze che tengono conto delle diverse tipologie di opere ed interventi nonché della particolarità delle manutenzioni:
Infine, per quanto riguarda le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, per garantire uniformità di utilizzazione del BIM, viene precisato che devono fare riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
In allegato:
decreto n. 312 del 2-8-2021
decreto n. 560 del 1-12-2017
Articoli modificati del decreto 560-2017
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