Si fa seguito alla comunicazione Ance del 13 settembre 2021, per trasmettere la Nota di Aggiornamento di Confindustria avente a oggetto il D.L. n. 122/2021, che estende l’obbligo di Green Pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative, formative e universitarie ed estende, altresì, l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
La nota illustra le disposizioni del D.L., come già esposte nella citata comunicazione Ance, e fornisce altresì ulteriori indicazioni operative.
Con riferimento all’obbligo in capo al datore di lavoro di verificare (tramite l’apposita app “VerificaC19”) il possesso del Green Pass, esibito dal lavoratore, per l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative, formative e universitarie, Confindustria ricorda che tale attività di verifica comporta un trattamento dei dati personali (analogo, nelle modalità, a quello di rilevazione della temperatura).
Di conseguenza, è necessario:
Si ricorda che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, la app “VerificaC19” consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità del Green Pass e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Pertanto, non è consentito al datore di lavoro o suo delegato accedere alle predette informazioni (ossia se il Green Pass sia stato rilasciato a seguito di vaccino, di tampone o di guarigione dal Covid), né alla scadenza del Green Pass medesimo. Non è consentito richiedere copia delle certificazioni controllate o da controllare.
Per quanto riguarda, invece, il dovere in capo al datore di lavoro di verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale (a decorrere dal 10 ottobre 2021) da parte dei propri dipendenti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, Confindustria sottolinea che anche tale norma, abilitando i datori di lavoro ad acquisire le informazioni necessarie, comporta un trattamento di dati personali, le cui modalità saranno definite con apposito DPCM.
Come già riportato nella citata comunicazione Ance del 13 settembre 2021, gli obblighi introdotti dal D.L. n. 122/2021 sono assistiti da apposite sanzioni amministrative, sia per il mancato possesso o esibizione del Green Pass che per il mancato controllo. Tali sanzioni sono accertate e irrogate dalle Forze di polizia, dal personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, dalle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
In proposito, Confindustria evidenzia quanto segue:
La disposizione sanziona il lavoratore per mancato possesso o esibizione del green pass: così facendo, la norma sembra escludere ogni obbligo od onere a carico del datore di lavoro (anche data la finalità di “sanità pubblica” espressamente richiamata al comma 2 che esclude l’applicazione dei principi del d.lgs. n. 81/2008), configurandosi il possesso e l’esibizione del green pass quale condizione per l’esercizio dell’attività lavorativa all’interno delle istituzioni indicate dalla norma.
La disposizione sanziona con la medesima misura anche (comma 4) il datore di lavoro ed il personale delle istituzioni scolastiche e di educazione e formazione che non verifichino il rispetto delle prescrizioni relative ai lavoratori: quindi, se un lavoratore viene colto al lavoro all’interno di una istituzione sopra richiamata privo del green pass, saranno soggetti alla medesima sanzione il datore di lavoro, il lavoratore ed i soggetti delle istituzioni coinvolte tenuti al controllo”.
Stesse considerazioni valgono in caso di accesso alle strutture universitarie e dell’alta formazione a queste collegate o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Nella nota di Confindustria sono contenute, inoltre, una serie di considerazioni sulle conseguenze che le disposizioni del D.L. n. 122/2021 possono avere sui rapporti di lavoro delle imprese che svolgano lavori nelle strutture interessate dalla nuova normativa:
Nel rinviare alla nota allegata, si evidenzia, infine, che Confindustria comunica di aver segnalato al Ministero della salute (anche a seguito di indicazione Ance) che nel testo del D.L. manca il riferimento alle “strutture sanitarie”, ossia gli ospedali, che quindi non appaiono tra le strutture contemplate dal D.L. medesimo.
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