Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 122/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, in vigore dall’11 settembre 2021 (cfr. comunicazione Ance del 10 settembre 2021).
Il decreto legge, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, introduce disposizioni volte, da un lato, a estendere l’obbligo del Green Pass per chiunque acceda nelle strutture scolastiche, educative, formative e universitarie e, dall’altro, a estendere l’obbligo vaccinale per coloro che accedano, a qualunque titolo, alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Strutture scolastiche, educative, formative e universitarie
L’art. 1 del D.L. in esame, introducendo i nuovi articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 al D.L. n. 52/2021[1], estende le disposizioni previste dall’art. 9-ter del predetto D.L. (obbligo di possedere ed esibire il Green Pass, fino al 31 dicembre 2021) al personale delle seguenti strutture:
Inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (sia appartenenti al sistema nazionale di istruzione che rientranti in una delle categorie di cui sopra), nonché nelle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, è tenuto a possedere ed esibire il Green Pass.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute[2], nonché agli alunni, agli studenti e ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.[3]
Fermo restando l’obbligo dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative alla verifica del Green Pass, tale controllo deve essere effettuato anche dai datori di lavoro di tutti coloro che accedano nelle predette strutture per ragioni di servizio o di lavoro.
Tali verifiche sono effettuate con le modalità indicate attualmente dal D.P.C.M. 17 giugno 2021[4], il quale prevede la lettura del QR code tramite un’apposita app (denominata “Verifca C19”). Per espressa disposizione normativa, questa modalità consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità del Green Pass e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
La violazione delle menzionate disposizioni è sanzionata[5] con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, aumentata fino a un terzo nel caso in cui la violazione avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta, si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992. In caso di violazione reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Pertanto, si invitano le imprese che stiano svolgendo o prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti e a verificare, prima dell’accesso alle strutture stesse, che questi siano in possesso del Green Pass.
Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che la disciplina qui illustrata si applica anche agli enti bilaterali rientranti in una delle categorie di strutture formative sopra elencate. Di conseguenza, sia il personale di questi enti che chiunque acceda agli stessi, ad esclusione dei partecipanti ai corsi di formazione[6], deve essere in possesso di Green Pass.
Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
L’art. 2 del D.L. in esame, introducendo il nuovo art. 4-bis al D.L. n. 44/2021[7], dispone, a decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti coloro, anche esterni, che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle seguenti strutture:
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute[8].
Il rispetto delle suddette disposizioni è assicurato dai responsabili delle strutture e dai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgano nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni. A tal fine, i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità che saranno definite con apposito D.P.C.M. Sul punto, ci riserviamo di fornire tempestivamente aggiornamenti.[9]
In caso di accesso alle suddette strutture in violazione dell’obbligo di cui sopra, si applicano le medesime sanzioni già illustrate con riferimento all’art. 1 del D.L. in esame.
Per quanto esposto, si invitano le imprese che prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture alla data del 10 ottobre 2021 (o successivamente) a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti.
Per ulteriori indicazioni operative vai alla Comunicazione Ance del 14 settembre 2021
[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.
[2] Attualmente circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.
[3] Per completezza di informazione, si segnala che invece per gli studenti universitari è previsto l’obbligo di green pass, ai sensi del citato art. 9-ter del D.L. n. 52/2021.
[4] Art. 13.
[5] Ai sensi dell’art. 4 commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.
[6] Ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.
[7] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021.
[8] Attualmente circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.
[9] La disposizione in commento tiene fermo quanto previsto dall’art. 17-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, rubricato “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”.
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