• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Consiglio dei Ministri n. 128 del 19 maggio 2025
            20 Maggio 2025
          • Sicurezza sul lavoro, Brancaccio a Palazzo Chigi: “no al dumping contrattuale, serve formazione specifica”
            20 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato
Anac, Opere pubbliche

Appalti pubblici: stop al pagamento degli oneri di committenza

26 Ottobre 2021
Categories
  • Anac
  • Opere pubbliche
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Con il comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno u.s., l’Autorità è tornata ad occuparsi delle clausole della legge di gara che impongono ai concorrenti di corrispondere – in caso di aggiudicazione – i cd “oneri di committenza” ai prestatori di servizi di committenza ausiliari, dei quali le Stazioni appaltanti si siano servite per l’espletamento delle gare. 

L’ANAC, dopo aver premesso che l’assunzione dell’obbligo in parola è imposta quale condizione di partecipazione alla gara, ha altresì riscontrato che, spesso, la stipula dello stesso contratto di appalto è addirittura subordinata all’effettivo pagamento da parte dell’aggiudicatario del relativo compenso, talvolta – peraltro – di entità niente affatto trascurabile.  

Nel merito, poi, l’Autorità ha ricordato l’illegittimità di tali clausole, più volte dichiarata sia dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato St., sez. V, sent. 6 maggio 2021, n. 3538; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 novembre 2020, n. 6787), che dall’Autorità (si vedano, da ultimo, le delibere ANAC n. 129/2021 e n. 202/2021).

Ciò, per via dell’effetto restrittivo della concorrenza causato dall’imposizione degli oneri in discorso, in quanto inducono gli operatori economici a non partecipare alle gare, con violazione dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 che, al contrario, in un’ottica pro-concorrenziale, sancisce il principio di massima partecipazione.

Inoltre – ha ancora rilevato l’ANAC – simile meccanismo impone una prestazione economica all’aggiudicatario in assenza di un’espressa previsione di legge, in chiaro contrasto con il disposto dell’art. 23 della Costituzione (che, per ogni tipo di imposizione patrimoniale, richiede la riserva di legge), riversando a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la sola Stazione appaltante.

La prestazione in parola, poi, non trova fondamento neppure nell’art.16-bis del R.D. n. 2440/1923 (secondo cui “le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l’amministrazione dello Stato”), che riguarda solo le spese connesse alla stipulazione del contratto.

Peraltro, i suddetti rilievi sono stati già condivisi dalla recentissima giurisprudenza amministrativa, pure richiamata dal provvedimento dell’ANAC.

Infatti, con la sentenza n. 3538 del 6 maggio 2021, la V sezione del Consiglio di Stato (in riforma della sentenza di primo grado del TAR Campania, su impugnazione diretta proprio dell’ANAC) ha annullato una gara indetta dal Comune di Vairano Patenora (CE) e gestita da ASMEL Consortile s.c. a r.l. (quest’ultima “quale centrale di committenza ausiiaria con il compito di gestire le varie fasi della procedura mediante piattaforma telematica”), nell’ambito della quale era stata inserita la clausola in discorso. 

Tra le diverse censure accolte, i massimi Giudici amministrativi hanno quindi rilevato che tale clausola, “imponendo al concorrente di impegnarsi, a pena di esclusione, a corrispondere una somma a titolo di corrispettivo per le attività di committenza (…), operava una restrizione della concorrenza, poiché è evidente che, in forza di tale previsione, il corrispettivo contrattuale sarebbe risultato, sia pure indirettamente, decurtato della predetta somma e sarebbe stato ben possibile che (…) il servizio da prestare potesse risultare in prospettiva non più remunerativo (o non adeguatamente remunerativo) e così indurre un operatore economico a non prendere parte alla procedura”.

Al riguardo – hanno ricordato i Giudici – il principio di massima partecipazione è espressamente previsto dall’art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, come “Grundnorm che permea di sé l’intera disciplina dei contratti pubblici e le singole regole che la compongono”.

Inoltre, il Supremo Consesso ha pure confermato che la clausola in parola è illegittima anche per altre ragioni: perché contrasta con l’art. 41, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici (che prevede il divieto di “di porre a carico di concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58”, ossia delle piattaforme telematiche di negoziazione) nonché con l’art. 23 della Costituzione, dal momento che comporta l’imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge.

Dunque,  secondo il Consiglio di Stato, del costo dei servizi erogati alla Stazione appaltante avrebbe dovuto farsi carico la stessa Amministrazione, “che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l’aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza in misura percentuale rispetto all’importo a base di gara aveva, dunque, l’effetto di traslare il peso economico del servizio dall’amministrazione al privato”.

Tornando, al provvedimento ANAC, l’Autorità ha infine rammentato che i servizi di committenza ausiliari che possono essere affidati a privati – scelti esclusivamente sulla base di una selezione pubblica ai sensi dello stesso Codice dei contratti – possono essere (ex art. 3, comma 1, lett. m, e 39, comma 2, del Codice) soltanto i seguenti:

1)     messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2)     consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3)     preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Al contrario, come prescritto dall’art. 39, comma 2, del Codice dei contratti, l’attività di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione appaltante interessata (pure costituente servizio di committenza ausiliario ai sensi del predetto art. 3) non può essere affidato a privati, ma, tuttalpiù, alle Centrali di committenza.

In conclusione, al fine di prevenire possibili contenziosi, l’Autorità ha espressamente invitato le Stazioni appaltanti, che si avvalgano di prestatori di servizi di committenza ausiliari per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione, a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongano agli aggiudicatari oneri di committenza evidentemente illegittimi, come – a più riprese – sostenuto da ANCE.

In allegato il comunicato e la sentenza in commento.

Allegati
Comunicato_ANAC_09261021091905
Apri

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro