Si fa seguito alla comunicazione Ance del 14 ottobre 2021 per trasmettere in allegato la documentazione aggiornata sulla base dei DPCM del 12 ottobre 2021, pubblicati in G.U. n. 246 del 14 ottobre scorso contenenti, rispettivamente, “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale” e “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″»”.
Tali decreti chiariscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del Green pass[1], da parte del datore di lavoro, a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni[2].
Ciò al fine di poter accedere ai luoghi di lavoro privati, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021[3],in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del DL n. 127/2021.
In particolare, è stata modificata la seguente documentazione, da personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale:
Procedura per il datore di lavoro;
Comunicazione ai lavoratori (All. n. 1);
Lettera di incarico (All. n. 3);
Modulo per la misurazione della temperatura e la verifica del Green pass (All. n. 5);
Verbale di accertamento e contestazione del mancato possesso del Green pass (All. n. 6).
Per una più agevole lettura le relative integrazioni sono state evidenziate in giallo.
[1] In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 del DL n. 127/2021.
[2] Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
[3] Termine di cessazione dello stato di emergenza.
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 27 settembre scorso per trasmettere in allegato il documento contenente le modalità operative aggiornate per l’organizzazione delle verifiche del Green pass[1], da parte del datore di lavoro, a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni[2]
Ciò al fine di poter accedere ai luoghi di lavoro privati, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021[3],in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del DL n. 127/2021.
In particolare, è stata aggiornata[4] la seguente documentazione, da personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale:
Inoltre, è stato predisposto un nuovo allegato: verbale di accertamento e contestazione del mancato possesso del Green pass (All. n. 6).
[1] In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 del DL n. 127/2021
[2] Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute
[3] Termine di cessazione dello stato di emergenza
[4] Per una più agevole lettura le relative integrazioni sono state evidenziate in giallo
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