E’ all’esame delle Commissioni Trasporti della Camera dei Deputati e Lavori pubblici del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di DLgs recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” (Atto 289).
Il provvedimento è stato predisposto in base all’art. 4 della Legge 53/2021 di delegazione europea 2019-2020 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
In particolare, nell’ambito del ciclo di audizioni svolto alla Camera, l’Ance ha trasmesso alle Commissioni un proprio documento di valutazioni e proposte sul testo.
L’Associazione si è soffermata sulla norma del testo (articolo 4) che, integrando gli artt. 24 e 135-bis del Dpr 380/2001, introduce l’obbligo dall’1 gennaio 2022 di attestare nell’ambito della segnalazione certificata di agibilità la predisposizione dell’edificio alla banda larga.
Tale obbligo riguarda “i nuovi edifici” nonché “le nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 135-bis” e cioè gli interventi di ristrutturazione edilizia cd. “pesante” o “profonda” indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c) del medesimo Dpr 380/2001.
Pur nel comprendere le finalità della norma volte a garantire la dotazione digitale di ultima generazione per gli edifici, l’Associazione ha evidenziato come la stessa non possa essere collegata all’agibilità. L’agibilità, infatti, riguarda l’attestazione della sussistenza delle condizioni minime di sicurezza, igiene e salubrità nonché il risparmio energetico degli immobili e dei loro impianti, condizioni che sono funzionali a rendere l’opera utilizzabile in modo permanente, a seconda delle diverse destinazioni.
L’infrastrutturazione digitale, viceversa, attiene ad una dotazione aggiuntiva dell’edificio che deve essere certamente presente, ma la cui obbligatorietà non può essere rimessa nell’ambito dell’agibilità, anche in considerazione della mancanza di competenze specifiche in capo ai Comuni per i relativi controlli.
Inoltre la norma in questione crea un problema di incongruenza fra le categorie edilizie per le quali essa prevede il nuovo obbligo di attestazione della banda larga nella segnalazione di agibilità (e cioè nuova costruzione e ristrutturazione edilizia “pesante”) e le tipologie di interventi edilizi soggetti all’agibilità (e cioè nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli immobili e dei loro impianti).
Ne consegue un sistema non chiaro che implicherà notevoli problemi interpretativi delle categorie di intervento sia per i professionisti deputati ad attuare il nuovo obbligo, sia per le amministrazioni che andranno a definire nelle loro normative locali (es. regolamenti edilizi) in maniera differente le relative casistiche.
Ciò determinerà un’applicazione non uniforme della norma sul territorio nazionale con evidenti problemi di disparità di trattamento.
In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti delle Commissioni.
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