
No alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”. Con le nuove regole, chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
È quanto previsto dall’art.28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel se
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