
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 58 del 31 gennaio u.s., ha deliberato, in particolare, le seguenti nomine:
-prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro tempore, a Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma;
-la conferma della dottoressa Silvia Costa nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per il recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano (Ventotene), a norma dell’articolo 11 della legge n. 400 del 1988.
Infine sono state esaminate alcune leggi regionali deliberando di impugnare, tra l’altro:
-la legge della Regione Puglia n. 38 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela del paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 3, 9, 97, 117, primo comma, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione;
-la legge della Regione Puglia n. 39 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee”, in quanto talune disposizioni in materia paesaggistica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 3, 9, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.
Nonché di non impugnare:
-modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore);
-la legge della Regione Toscana n. 47 del 01/12/2021 “Misure di semplificazione in materia edilizia;
-la legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020 “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, in quanto la Regione Abruzzo ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate alcune censure di illegittimità.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.