
Anche prima della riformulazione dell’art. 105 del Codice dei contratti, doveva essere disapplicato il tetto massimo del 30% per il subappalto delle categorie “super specialistiche”, perché connotato di astrattezza e genericità (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021).
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. 1° febbraio 2022, n. 689), chiamato a decide
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