Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 92 del 4 agosto u.s, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali intervenendo su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.
Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.
Si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.
Quanto all’emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.
Il decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.
Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I).
Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Infine, sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.
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Ha poi approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, approvata dal Parlamento il 23 settembre 2021.
Il testo introduce norme che mirano a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026. Gli interventi riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio penale e la giustizia riparativa.
Sul fronte della procedura penale, si interviene sull’intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.
Tra le novità, l’implementazione del processo penale telematico: più digitalizzazione e uso delle tecnologiche informatiche lungo l’intero procedimento: per esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni.
Sono rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime.
Si valorizza la funzione deflattiva dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
Più filtri per la celebrazione dei processi: nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Introdotta poi un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti.
Ricorso in appello inammissibile, in caso di mancanza di specificità dei motivi. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.
Sul sistema sanzionatorio, gli interventi rispondono ad una duplice finalità: diversificare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento.
Si realizza una riforma del sistema di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, per renderle sanzioni effettive e certe. Da tempo si registrano tassi di riscossione e conversione delle pene pecuniarie ridottissimi: per chi non paga, la pena pecuniaria si può convertire in misure limitative della libertà personale, secondo un modello sperimentato in Europa Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole in caso di insolvibilità.
Inoltre, si attua una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando risposta al problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Si amplia l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con “messa alla prova”, come indicato dalla legge delega, ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a sei anni. Si prevede che il pubblico ministero possa, se lo ritiene opportuno, proporre all’indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali.
Si interviene anche sull’istituto della particolare tenuità del fatto in una triplice direzione: estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio boschivo.
Si estende il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela.
Sulla giustizia riparativa, in linea con la legge delega approvata dal Parlamento, si fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati.
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Inoltre, ha approvato due decreti legislativi di attuazione di disposizioni europee:
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Ha deliberato, in particolare:
-l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori della Regione Lazio ricadenti nel bacino del Distretto dell’Appennino centrale. Per far fronte ai primi interventi, sono stati stanziati ulteriori 5.800.000 euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali;
-l’ulteriore stanziamento di 15.160.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone;
-l’ulteriore stanziamento di 12.300.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste;
-l’ulteriore stanziamento di 31.000.000 di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino e dei comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza e di Longare, in provincia di Vicenza;
-l’ulteriore stanziamento di 8.596.400 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio delle province di Aqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d’Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d’Orba, di Strevi e di Taglio Monferrato, in provincia di Alessandria;
-la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese.
Infine ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di non impugnare tra l’altro:
– la legge della Regione Calabria n. 17 dell’08/06/2022, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”;
-la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 16/06/2022, “Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro”;
-la legge della Regione Lazio n. 10 del 17/06/2022, “Promozione delle Politiche a favore dei diritti delle Persone con disabilità”;
-la legge della Regione Lazio n. 11 del 17/06/2022, “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie”;
-la legge della Regione Puglia n. 10 del 29/06/2022, “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico)”;
-la legge della Regione Puglia n. 11 del 29/06/2022, “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio
-la legge della Regione Calabria n. 25 del 07/07/2022, “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”.
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