La Commissione Finanze della Camera, nella seduta di mercoledì 18 gennaio, ha svolto il question time alla presenza della Sottosegretaria per l’Economia e le finanze Lucia Albano la quale ha risposto, tra l’altro, all’Interrogazione n. 5-00251 (primo firmatario l’On. Rubano del Gruppo FI) in cui vengono chiesti chiarimenti in merito alla cessione di crediti d’imposta.
La Sottosegretaria, nella sua risposta, ha evidenziato che:
-in merito all’interrogazione si rappresenta che attualmente sono in corso delle interlocuzioni tra l’Istat, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed Eurostat. L’attenzione è posta, in particolare, sulla contabilizzazione dei bonus edilizi che attualmente vengono classificati come crediti «non pagabili» e quindi portati a riduzione delle entrate. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri.
-Come accennato dagli stessi interroganti, il 10 giugno 2021 EUROSTAT si è pronunciata in merito al trattamento contabile del cosiddetto Superbonus (e della misura Transizione 4.0), assentendo solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come «non pagabile», in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità.
-Il trattamento contabile dei crediti fiscali è stato successivamente oggetto di discussioni nell’ambito del gruppo di lavoro sulle questioni metodologiche delle statistiche EDP (Excessive Deficit Procedure), al termine delle cui consultazioni è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del Manuale sul deficit e sul debito.
-A differenza della versione precedente la nuova sezione fornisce indicazioni più chiare per distinguere i crediti «pagabili» e «non pagabili» e per identificare il momento di registrazione. -Il nuovo testo considera tre criteri per identificare i crediti pagabili: cedibilità, differibilità dell’utilizzo ad anni successivi, possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale. Tali caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come «pagabile».
-Conclusivamente, una volta acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura del credito e sulle conseguenti modalità di registrazione, saranno valutati gli eventuali interventi normativi, da adottare alla luce del quadro di finanza pubblica.
-In merito al quesito concernente l’adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei bonus edilizi «con particolare riferimento all’adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale» si fa presente che anche tali interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei bonus edilizi, sono suscettibili di determinare impatti di finanza pubblica.
-La precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe, attualmente consentite, alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti e di tutelare la certezza del credito.
-Ricordo, da ultimo, che l’articolo 9, comma 4, del cosiddetto decreto-legge «Aiuti-quarter» (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) – allo scopo di incentivare l’acquisto dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «Decreto Rilancio») – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, alla regola, originariamente prevista dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale «il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» – e dall’altro, stabilendo che «i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
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