Il 6 marzo u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, relativo a “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali di crisi ucraina.”.
Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 50/2022, definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7 comma 1 del Decreto Legge 76/2020, incrementato di 1.100 milioni per il 2023 e di 500 milioni per il 2024 dall’ultima Legge di Bilancio che (Legge 197/2022, articolo 1, comma 458) che ha esteso all’anno corrente le importanti misure già previste per il 2022 per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici
L’accesso al Fondo è previsto:
Le stazioni appaltanti potranno inviare le istanze di accesso al Fondo, per richiedere le risorse necessarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, utilizzando quattro finestre temporali:
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login, attiva dal 1 aprile 2023 al 31 gennaio 2024.
Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
Con riferimento al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:
Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:
Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2024.
In allegato è disponibile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, relativo a “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali di crisi ucraina.”.
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