
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.11136 del 27 aprile 2023, ha affermato che devono essere computate ai fini del comporto le assenze per infortunio causato al lavoratore da cose che il datore aveva in custodia, se quest’ultimo è in grado di dimostrare l’avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche e la natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso.
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto. Tra le motivazioni addotte, la ricorrente rilevava come, nel computo delle assenze da conteggiare al fine della conservazione del posto, non dovessero essere ri
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