
Se l’importo del credito ceduto non corrisponde alla detrazione realmente spettante, solo il beneficiario è tenuto a sanare l’errore, riversando le somme tramite F24, mentre il cessionario rimane responsabile in solido solo nell’ipotesi nel concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Questo il chiarimento contenuto nella Risposta n.440/E del 28 settembre 2023 ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto un errore nell’importo del credito oggetto di cessione, derivante da interventi edilizi agevolabili con il Superbonus.
Nel caso di specie, l’operazione riguarda spese sostenute nel 2022, agevolate con il Superbonus 110% ed oggetto di ce
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