Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.60 del 27 novembre u.s, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.
Il testo opera una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.
Inoltre, nel quadro delle riforme settoriali previste dalle singole Missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si attua una semplificazione amministrativa di alcune procedure in materia energetica, al fine di rimuovere gli ostacoli amministrativi e procedurali che possono condizionare negativamente le attività economiche.
Si introducono misure volte ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile. Nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il bisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Si prevede il rilascio di nuovi titoli abilitativi per la coltivazione di idrocarburi, a un prezzo che rifletta il costo di produzione più il congruo tasso di remunerazione, a fronte dell’impegno dei soggetti interessati a cedere quantitativi di gas al GSE che, a sua volta, si impegna ad allocarli sul mercato, destinandoli prioritariamente alle imprese “gasivore”.
Si semplifica il procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti.
In materia di impianti eolici galleggianti in mare, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, si prevede l’individuazione di aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno soggetti alla gestione di un’Autorità di sistema portuale, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee allo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti.
Si introducono disposizioni finalizzate alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente o all’ammodernamento di quelli esistenti, con il riconoscimento di agevolazioni a 15 progetti che, seppur rientranti tra quelli ammissibili e finanziabili, non sono stati finanziati a valere sulle risorse del PNRR.
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RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario.
Il testo provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario per assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità e alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.
Inoltre, si opera la rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell’autonomia del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai criteri di valutazione e comparazione tra le candidature pervenute.
Infine, si rivede il numero degli incarichi semidirettivi, si ridefiniscono i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e si riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.
Le nuove norme in merito al fuori ruolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio:
Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge.
Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato solo se sono decorsi almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, anche presso magistrature diverse da quella attuale di appartenenza o presso l’Avvocatura dello Stato e solo se sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Sono previste specifiche eccezioni e deroghe. Si individuano i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (ordinari: 180 unità; amministrativi: 25 unità; contabili: 25 unità), in coerenza con la delega che ne impone la riduzione rispetto alla disciplina vigente.
Inoltre, si prevede che il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza e si afferma il principio che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell’organico o se il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.
Si stabiliscono criteri di priorità e si regola la procedura per la richiesta e l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo e si prevede che, ordinariamente, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni; per alcuni incarichi di particolare rilevanza, il termine potrà arrivare complessivamente a dieci anni.
Le disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. Infine, si prevede la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto.
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RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA
Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
Ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo alla riorganizzazione del Ministero della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
La riorganizzazione le strutture centrali e periferiche e persegue la finalità di rafforzare le funzioni di tutela affidate al Ministero, attraverso l’inserimento nell’ambito del dipartimento che curerà la tutela dei beni culturali e paesaggistici (DiT) di alcuni istituti dotati di autonomia speciale. Inoltre, si rilanciano le funzioni di valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, attraverso l’istituzione di un dipartimento (DiVa) dedicato all’aumento della fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico.
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DISPOSIZIONI APPROVATE IN ESAME DEFINITIVO
Ha approvato in esame definitivo i seguenti provvedimenti:
I testi tengono conto dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.
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STATI DI EMERGENZA
Ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell’afflusso di profughi da Gaza. Per i primi interventi è stato stanziato un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo in merito all’ipotesi di accordo sindacale relativa all’armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
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NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato:
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RATIFICHE
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Ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di non impugnare in particolare:
-la legge della Regione Lazio n. 12 del 10/10/2023, recante “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
-la legge della Regione Puglia n. 25 del 20/10/2023, recante “Circolazione dei crediti d’imposta”.
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