Nel corso della seduta di ieri presso la Commissione Lavoro della Camera, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon ha risposto all’interrogazione n. 5-03607 presentata dall’on. Barzotti (M5S) e relativa all’attuazione, nell’ambito degli appalti pubblici, delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contrattuale dei lavoratori. In particolare
- a livello operativo vi è stata l’approvazione, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2024 del «Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro» che prevede azioni e interventi congiunti tra il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e l’INPS. Il Piano è dedicato anche ai rapporti di lavoro che, seppure formalmente regolari, presentano elementi di irregolarità in presenza di appalti e sub-appalti e dispone l’avvio, nel corso del 2025 di una campagna straordinaria di vigilanza della durata di due mesi, per le lavorazioni ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori quali quelle che si svolgono nel campo dell’edilizia e in altri settori;
- nel settore edilizia sarà posta una particolare attenzione alla catena di appalti e subappalti e al loro coordinamento, con conseguenti accertamenti che riguarderanno non soltanto le condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
- tra le iniziative previste nell’ambito del citato Piano integrato si evidenzia l’attività di sostegno per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle aziende attraverso il Bando Isi dell’Inail, che prevede uno stanziamento complessivo di 600 milioni di euro – di cui 510 milioni di euro per Isi generalista dedicato alla maggioranza delle imprese;
- per le grandi opere sarà garantita l’operatività dei Protocolli di legalità, rivolti sia ai contraenti generali che agli appaltatori, che buone pratiche quali il rafforzamento delle previsioni relative alla tracciabilità, sia delle imprese presenti nei cantieri articolate nella «Anagrafe degli esecutori», sia dei lavoratori impiegati con i «Settimanali di cantiere» e la registrazione degli orari di lavoro di tutti i lavoratori dipendenti con il tesserino di identificazione;
- come previsto dall’articolo 29, comma 10 del DL n. 19/2024: «Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto negli appalti pubblici e il direttore dei lavori o il committente negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Attestazione utile a garantire la corretta applicazione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali»;
- per quanto riguarda la regolarità contrattuale, il nuovo codice dei contratti pubblici ha espressamente inserito l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di garantire che al «personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni debba essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
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