Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2025 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2025, n. 20, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, entrata in vigore il 2 marzo 2025.
Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse sui lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
ART. 1 – Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.
Per quanto di interesse, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che al Commissario straordinario nominato per fronteggiare il degrado nel Comune di Caivano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023, sia demandato il compito di predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.
Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi dei commi 2 e 3, il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Ciò, con la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza.
Articolo 2 – Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche nonché’ per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento
L’articolo 2 introduce, al comma 1, previsioni relative alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, connesse alla crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, che ha portato alla delibera dello stato di emergenza nazionale il 6 maggio 2024.
In particolare, al comma 1 viene previsto che il potere di realizzare in via d’urgenza gli impianti di dissalazione sia attribuito al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore.
Sul punto, occorre ricordare che Il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall’articolo 3 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto “Siccità”) ed in carica fino al 31 dicembre 2025, esercita le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale provvedendo, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia per la crisi idrica.
Si ricorda, inoltre, che al Commissario in questione il decreto “Siccità” ha attribuito il potere di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Il comma 6-septies, introdotto in sede di conversione parlamentare, prevede, poi, al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della Diga di Vetto, la nomina di un Commissario straordinario, in carica per 24 mesi dalla data di nomina, con i poteri e le funzioni previste dall’art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019). Si tratta, tra l’altro, del potere di agire quale stazione appaltante, anche a mezzo ordinanze, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Articolo 5 -Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
L’articolo 5, comma 4, prevede il trasferimento al Presidente della Regione Liguria del ruolo di Commissario straordinario per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo.
La gestione commissariale viene prorogata a “non oltre il 31 dicembre 2026” dal comma 3 della disposizione, mentre il comma 4 prevede che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario, operi con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del c.d. decreto sblocca cantieri già citati (ossia poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice antimafia , dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto).
In allegato, il testo coordinato del decreto legge.
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