La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. IV, con la sentenza del 13 marzo 2025 (causa C‑266/22), ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che impone l’esclusione automatica di operatori economici provenienti da Paesi extra-UE privi di accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l’Unione Europea, ribadendo che la competenza in materia è esclusivamente europea.
Questione pregiudiziale. La Corte è stata chiamata a chiarire se i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e gli articoli 18, paragrafo 1, 2 paragrafo 1 punto 13, e 49 della direttiva 2014/24/UE, ostino a una normativa nazionale che escluda dalle procedure di gara un operatore economico extra-UE, privo di accordi con l’Unione ai sensi dell’articolo 25 della direttiva stessa, se tale normativa sia entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando ma prima della presentazione dell’offerta da parte dell’operatore interessato.
La sentenza in pillole. La Corte si è espressa sulla questione enunciando un principio di diritto assai rilevante, a seguito di un’argomentazione articolata i cui passaggi principali sono riassunti di seguito.
Principio di diritto. Alla luce delle argomentazioni svolte, la Corte ha quindi espresso il principio di diritto secondo cui “l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all’Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell’Unione che imponga o vieti l’accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/24, un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall’Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante”.
Si allega il testo della sentenza.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |