Arriva una guida operativa per accedere al cosiddetto Concordato preventivo biennale, con tutte le ultime novità – già commentate dall’ANCE – introdotte dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025). Il vademecum, messo a punto dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 9/E del 24 giugno 2025), ha proprio l’obiettivo di raccogliere in un unico documento tutta la normativa e la prassi aggiornate, anche alla luce delle più recenti modifiche legislative. È accompagnato da un’appendice che raccoglie le risposte a interpelli e FAQ sul tema, considerate ancora attuali.
Per spiegare i vantaggi previsti per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, vengono illustrati tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto – introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 – quali: requisiti di accesso, modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, modalità di determinazione degli acconti.
Fra le novità per il biennio 2025-2026 spicca la nuova “doppia modalità” per comunicare la scelta di adesione: quest’anno, infatti, l’opzione potrà essere esercitata sia contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi, sia in via autonoma, trasmettendo il modello insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. Si ricorda che il termine per l’adesione è stato posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
La circolare si sofferma anche sulle cause di esclusione e di cessazione dall’istituto, integrate proprio dal decreto correttivo.
Il provvedimento, infatti, ha escluso l’accesso al concordato per specifiche categorie di contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo. Si tratta di soggetti che, pur titolari di tale categoria di reddito, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati. L’esclusione viene meno solo se anche l’associazione o società opta, per gli stessi anni d’imposta, per il regime del concordato.
Allo stesso modo, le associazioni e le società sono escluse dall’adesione al regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati – che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo – non aderisce alla proposta di concordato.
Rilevante il chiarimento contenuto nella circolare nella parte in cui si precisa che la causa di esclusione non opera nell’ipotesi in cui, per l’attività esercitata da uno dei due soggetti (cioè l’associazione/società tra professionisti o il singolo professionista), non risultino approvati gli ISA.
Quanto alle cause di cessazione, si prevede che le associazioni e le società di cui sopra cessino dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati – che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo – non possa più determinare il proprio reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato.
Analoga causa di cessazione è prevista per il singolo socio, qualora la società o l’associazione non possa più determinare il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
In sostanza, si intende così garantire che, a partire dal biennio 2025-2026, l’adesione al Concordato preventivo biennale sia una scelta condivisa dai soci o associati e dalla relativa associazione o società professionale.
L’Agenzia delle Entrate precisa, a tal riguardo, che la nuova causa di esclusione e cessazione non opera per le adesioni al Concordato preventivo biennale che, pur riferite al biennio 2025-2026, siano state esercitate prima dell’entrata in vigore del correttivo, ossia prima del 13 giugno 2025.
In tema di decadenza dall’istituto, com’è noto, l’art. 15 del decreto correttivo ha previsto la cessazione del concordato per entrambi i periodi d’imposta in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.
La circolare chiarisce, al riguardo, che il contribuente – per evitare la decadenza e non perdere i benefici derivanti dall’adesione al concordato – deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza possibilità di avvalersi della rateazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.
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