Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 9 agosto u.s. è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché’ interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 1 – (Disposizioni volte a consentire l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili)
L’articolo 1, comma 1, prevede disposizioni volte a consentire l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, inserendo i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.
In particolare, il comma 5-bis estende l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l’esecuzione dei lavori.
Inoltre, prevede che, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell’articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda all’attuazione delle procedure previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 nonché dall’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 2023.
Il comma 5-ter prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» per i quali, dal corredo informativo dei CIG, risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.
Inoltre, il comma 3-bis introduce, all’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il nuovo comma 7-quinquies, secondo cui, al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, beneficiari del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, per i quali non si sia provveduto all’effettivo aggiornamento della voce “lavori” del quadro economico sulla base della applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino alla data di entrata in vigore della disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell’opera, le Amministrazioni responsabili dell’attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero delle economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo già assegnato, cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato.
Si prevede, inoltre, che, per gli enti inadempienti all’obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara, per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale, si provveda alla revoca dell’assegnazione.
Articolo 2-bis – (Proroga dell’operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”)
L’articolo 2-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto in esame, proroga l’operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” al 31 dicembre 2033.
Il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2033 dell’operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” – costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 – con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, che prevedeva il termine del 31 dicembre 2026.
La proroga è stata prevista per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, previo rilascio di una asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In allegato il testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
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