
Le Commissioni Attività Produttive della Camera dei Deputati e Industria del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante Codice degli incentivi (Atto 294) rendendo al Governo due analoghi pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni alcune delle quali nel senso auspicato dall’ANCE.
In particolare, nel parere reso alla Camera dei Deputati e al Senato si evidenziano le seguenti condizioni che recepiscono alcune istanze ANCE:
-all’articolo 8, al fine di evitare di penalizzare – nell’attribuzione delle premialità relative, tra l’altro, all’assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999; alla valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e femminile – quelle imprese in cui le peculiarità dell’attività produttiva non consentono di soddisfare le condizioni richieste, si specifichi meglio che l’applicazione dei criteri premianti deve risultare congrua con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento, inserendo, nel caso di incentivi intersettoriali, una sorta di «clausola di salvaguardia» che tuteli le specificità produttive, date le caratteristiche oggettive delle prestazioni lavorative svolte;
– all’articolo 16, comma 2 – relativo alla decadenza dagli incentivi per delocalizzazione dell’attività – al fine di evitare pregiudizi per le imprese in ragione delle peculiarità dell’attività produttiva, si preveda una «clausola di salvaguardia» a tutela delle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa.
Tra le osservazioni si evidenziano in particolare le seguenti alcune delle quali vanno nel senso auspicato da ANCE:
-all’articolo 1, in relazione all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, si valuti l’opportunità di chiarire che non rientrano gli incentivi fiscali automatici, ossia quelli per la cui fruizione non è prevista alcuna attività istruttoria;
– all’articolo 20 relativo alla disciplina degli incentivi fiscali:
1) si valuti l’opportunità di identificare in modo specifico le agevolazioni fiscali subordinate a istruttorie preventive di valutazione, lasciando nella categoria residuale del comma 2 tutti gli altri incentivi fiscali «automatici »,adottando in tempi certi e ragionevoli la normativa secondaria di riferimento in quanto i ritardi in queste procedere rischiano di compromettere l’affidamento del contribuente e la natura automatica delle misure;
2) si valuti l’opportunità di chiarire che la comunicazione preventiva per i crediti d’imposta c.d. «automatici» ha lo scopo di monitorare la fruizione dell’incentivo, e non di svolgere una valutazione istruttoria;
– all’articolo 9 -relativo ai motivi di preclusione alle agevolazioni per inadempimento dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi – valuti il Governo l’opportunità di:
1) considerare l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei rischi catastrofali un elemento necessario solo al completamento dell’accesso al finanziamento da parte del beneficiario, previa individuazione di un modello di polizza definita nell’ambito di un tavolo tra Ministero e imprese;
2) circoscrivere l’ambito di applicazione dell’esclusione ivi prevista in quanto il comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023 stabilisce che «dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali», al fine di non ricomprendervi tutte le tipologie di agevolazioni non solo quelle finanziarie, ma anche quelle fiscali e contributive.
In allegato il documento di posizione
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