
I crediti d’imposta da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura possono essere trasferiti in sede di conferimento d’azienda ma gli stessi crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ”libera” cessione.
È questo il principio che emerge dalla Risposta n. 281 del 4 novembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla trasferibilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi in caso di conferimento d’azienda da impresa individuale a società di capitali.
Il caso di specie, difatti, viene presentato da una ditta individuale operante nel settore edile che – avendo eseguito interventi rientranti nel perimetro agevolativo del Superbonus per i quali i committenti hanno optato per lo sconto in fattura – ha maturato corrispondenti crediti di imposta.
Volendo “trasformare” la ditta individuale in una Srl unipersonale mediante il conferimento dell’azienda posseduta, l’istante chiede chiarimenti circa la sorte dei crediti maturati con lo sconto in fattura ed in particolare circa la possibilità – ed eventuali limiti – del loro trasferimento alla nuova società di capitali.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate effettua una premessa dirimente ai fini del quesito: l’operazione di conferimento non è assimilabile alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, ma piuttosto a quella di cessione.
Pertanto, il conferimento di azienda non comporta una successione universale dei diritti e doveri del soggetto conferente nella società conferitaria.
Ciò premesso, occorre poi considerare la normativa specifica in materia di circolazione dei crediti di imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o dalla cessione dei crediti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 121 del Dl n. 34/2020.
La norma, in particolare, limita tale circolazione prevedendo che i crediti maturati dai fornitori sono cedibili ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, se non a soggetti qualificati. È ammessa, difatti, esclusivamente la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati, quali banche e intermediari finanziari.
Muovendo da tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento d’azienda sia qualificabile come una cessione.
Da ciò deriva che, in quanto cessione, tale trasferimento rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni ”libere” effettuabili dal titolare dei crediti stessi ai sensi della norma sopra richiamata poiché l’operazione comporta un mutamento della titolarità del credito.
In conclusione, dunque, i crediti potranno essere conferiti dall’imprenditore unitamente all’azienda, ma “valendo” tale trasferimento come cessione ”libera”, i crediti non potranno poi essere ulteriormente oggetto di cessione, se non verso i soggetti qualificati.
Un’ultima specifica da parte delle Entrate: avendo assimilato il trasferimento dei crediti mediante conferimento d’azienda ad una cessione, gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’utilizzo dei crediti saranno i medesimi, avvalendosi della “Piattaforma cessione crediti”.
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