
Per le spese relative ad interventi di ricostruzione post sismica, anche se non spetta il contributo pubblico, è possibile beneficiare del cosiddetto “Superbonus eventi sismici” nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Occorre, invece, il diritto al contributo per usufruire del “Superbonus rafforzato”, che spetta solo previa rinuncia allo stesso.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 che scioglie un nodo relativo alla necessità di aver ricevuto, o meno, eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, al fine di poter beneficiare dello speciale Superbonus per i territori interessati da eventi sismici, nella misura del 110%, fino alla fine del 2025 (cfr. art.119 co.8-ter, D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che bisogna distinguere le 2 ipotesi di applicabilità del “Superbonus eventi sismici”:
– la prima relativa al riconoscimento del beneficio fiscale solo sulle spese eccedenti quelle “coperte” dal contributo previsto per la Ricostruzione (art.119, co.1-ter e 4-quater);
– la seconda riferita all’aumento del limite massimo di spesa agevolabile pari al 50%, spettante come misura alternativa al contributo pubblico (art.119, co. 4-ter – cd. “Superbonus rafforzato”).
Nel documento, difatti, viene precisato che, ai fini della prima ipotesi, è possibile usufruire della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro fine dicembre 2025, indipendentemente dall’effettivo diritto all’assegnazione dei contributi previsti per la Ricostruzione, e dal fatto che gli stessi siano stati in concreto erogati.
Richiamando anche propri precedenti chiarimenti (C.M. 23/E/2022), l’Agenzia delle Entrate spiega che il riferimento alla fruibilità del beneficio fiscale sulle spese effettivamente rimaste a carico, ed eccedenti il contributo per la Ricostruzione, ha il solo lo scopo di evitare la cumulabilità questi due benefici, e non quello di subordinare l’applicabilità dell’agevolazione fiscale alla spettanza o all’erogazione, o ancora alla rinuncia al contributo.
Quindi, in questo caso, non è necessaria la rinuncia ai contributi commissariali ed il “Superbonus eventi sismici” spetta per l’intero importo della spesa sostenuta.
Diversamente, chiarisce la Risoluzione ( 66/E/2025), le disposizioni relative all’applicabilità del cosiddetto “Superbonus rafforzato” prevedono come condizione per l’aumento del limite di spesa del 50% la rinuncia al contributo: in tale specifico caso, difatti, la ratio è proprio quella di offrire una “compensazione” al contribuente che ha rinunciato al contributo per la Ricostruzione.
Solo in questo secondo caso, quindi, si rende necessario verificare il diritto del contribuente al contributo e l’avvenuta rinuncia, con la conseguenza che, se il contribuente non ha potuto richiedere il contributo pubblico sulla base della disciplina specifica, né rinunciarvi, il Superbonus rafforzato è escluso.
La Risoluzione, inoltre, affronta anche un’altra tematica di interesse, chiarendo la spettanza della detrazione fiscale al coniuge convivente anche se la Cilas è intestata al coniuge proprietario.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate estende il principio operante in relazione alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base al quale “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”.
Con tale pronuncia, che suscita perplessità, l’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, precisa che per fruire del Superbonus rafforzato non è sufficiente la presenza della scheda Aedes e della rinuncia espressa al contributo, ma è altresì necessaria la preventiva valutazione da parte della struttura commissariale sulla spettanza del contributo a cui si rinuncia.
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