
Rinvio al 1° gennazio del 2027 dell’applicazione dei nuovi testi unici tributare e proroga al 31 dicembre dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente per interventi sugli immobili situati nel cosiddetto cratere. Sono alcune delle novità in materia fiscale previste nel cosiddetto decreto Mille proroge (decreto legge n. 200 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Ecco, nel dettaglio, le principali novità
Rinvio dell’applicazione dei nuovi testi unici tributari
L’art. 4, commi da 1 a 5, del D.L. 200/2025 rinvia, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027,l’operatività dei nuovi testi unici tributari adottati in attuazione della delega fiscale.
Il rinvio riguarda, in particolare, i seguenti testi unici:
La ragione del rinvio è rappresentata da esigenze di coordinamento e stabilità: essendo in corso di adozione decreti correttivi e integrativi di quelli relativi all’attuazione della riforma fiscale, il Legislatore ha ritenuto di rinviare di un anno la decorrenza dei testi unici in modo da poter incorporare o coordinare le ulteriori norme che arriveranno dai decreti delegati ancora in corso di approvazione.
L’obiettivo è scongiurare un doppio riordino della materia a distanza ravvicinata riducendo al minimo gli interventi di manutenzione normativa su discipline appena entrate in vigore.
Proroga dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente per interventi sugli immobili situati nel Cratere
L’art. 1, comma 8, del D.L. 200/2025 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’orizzonte temporale del monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e strutturale agevolabili realizzati su immobili situati nelle aree del c.d. Cratere per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024.
In sostanza, viene prevista l’estensione dell’obbligo di comunicazione anche all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2026, ai sensi dell’art. 3 del DL 39/2024.
Al riguardo, si rammenta, difatti, che l’agevolazione Superbonus nella misura del 110% è stata prorogata dal DL n. 95/2025 (c.d. decreto legge “Omnibus”) anche alle spese sostenute nel 2026 per i soli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a condizione che l’iter per la richiesta di contributo sia stato attivato dal 30 marzo 2024.
Dunque, l’estensione dell’obbligo di comunicazione, ai fini del monitoraggio di spesa, introdotta dal c.d. Milleproroghe ha ad oggetto solo tali interventi, in quanto gli unici ancora ammessi per il 2026 a fruire del Superbonus nella misura del 110%.
Più in dettaglio, con riferimento agli interventidi efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, è previsto l’obbligo di trasmettere all’ENEA – tra le informazioni inerenti gli interventi agevolabili – anchel’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2026.
Allo stesso modo, in relazione agli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34/2020, si estende l’obbligo di trasmettere al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, anche le informazioni relative all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2026.
Infine, si segnala che il provvedimento – in corso di conversione in legge–è stato assegnato in prima lettura alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesorodella Camera, che hanno avviato l’esame del decreto il 13 gennaio (Atto Camera2753/C).
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