
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 il Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, che contiene “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”, in vigore dal 20 febbraio 2026.
Il provvedimento introduce rilevanti novità per l’edilizia privata, intervenendo su tre ambiti chiave: conferenza di servizi, silenzio-assenso e realizzazione di alloggi e residenze universitarie. L’obiettivo è anche quello consolidare e rendere strutturali alcune semplificazioni già sperimentate negli ultimi anni per la Conferenza dei Servizi, con un impatto diretto sui tempi dei procedimenti amministrativi.
Conferenza di servizi
L’articolo 5 del decreto mette a regime la disciplina della conferenza di servizi accelerata, inizialmente introdotta dall’art. 13 del Decreto legge n. 76/2020 e finora applicata in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto legge n. 25/2025).
Le principali novità riguardano:
Silenzio-assenso
Lo stesso articolo 5 interviene anche sull’articolo 20 della legge n. 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso e introducendo meccanismi di maggiore certezza per imprese e professionisti.
In particolare:
Si tratta di un intervento che rafforza la certezza dei tempi e la tutela dell’affidamento degli operatori.
Alloggi per studenti universitari
Il provvedimento interviene anche sul fronte dell’edilizia universitaria. L’articolo 20, comma 2 del decreto modifica l’articolo 1-quater della Legge 338/2000 che, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Pnrr, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.
In particolare, viene specificato, attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del Dpr 380/2001 (cosiddetto Testo Unico Edilizia) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.
In allegato:
DL 19 febbraio 2026, n. 19
Testo delle norme di interesse della legge 241/1990 con le modifiche apportate dal DL 19/2026 (in rosso)
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