
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cancellazione dal RENTRI (lo strumento di tracciabilità dei rifiuti) per i soggetti che non sono obbligati all’iscrizione a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.
Con la comunicazione del 9 gennaio scorso, il Ministero ha già precisato che gli operatori rientranti nelle categorie escluse dall’obbligo di iscrizione devono comunque presentare, tramite l’Area Operatori del portale RENTRI, una specifica pratica di cancellazione. In mancanza di tale adempimento, l’iscrizione al Registro è considerata effettuata su base volontaria (vedi news Ance del 16.1.2026).).
Successivamente, con nota del 30 gennaio, il Mase ha definito anche i termini temporali per la presentazione della domanda di cancellazione. In particolare:
Il Ministero ha infine chiarito che la cancellazione dal RENTRI non comporta il rimborso di eventuali contributi o diritti di segreteria già versati.
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