
OBBLIGO RCA VEICOLI: IL QUADRO NORMATIVO
Il D.Lgs. 184/2023, recependo la Direttiva (UE) 2021/2118, ha esteso, a decorrere dal 23 dicembre 2023, l’obbligo assicurativo RCA a nuove categorie di veicoli che prima ne erano esenti. La novità principale si basa su una nuova definizione di veicolo e del suo utilizzo. Le modifiche normative hanno interessato in particolare l’articolo 193 del Codice della Strada e gli articoli 1, 122 del decreto legislativo 209/2005 (Codice della Assicurazioni Private – CAP) nonché l’introduzione dell’art. 122-bis del medesimo codice delle assicurazioni.
Mentre in precedenza l’obbligo RCA era strettamente legato alla circolazione su strade pubbliche o aree a queste equiparate, dal 23 dicembre 2023 la polizza è divenuta obbligatoria ogni qualvolta il veicolo sia utilizzato conformemente alla sua funzione abituale di trasporto. Non solo, ma tale obbligo prescinde dal tipo di terreno su cui il veicolo è utilizzato o dal fatto che sia fermo o in movimento. Non rileva altresì se circola o meno in aree aperte al pubblico transito o soggette a restrizioni.
L’obbligo assicurativo si applica anche a prescindere dalle caratteristiche costruttive del mezzo. Di conseguenza anche le macchine operatrici e i veicoli ad uso speciale, pur se non progettati per il trasporto di persone o cose nel senso tradizionale, sono soggetti a copertura RCA se vengono utilizzati per la circolazione (v. Circolare Ministero Interno 8/2/2024 – Prot. n. 4054).
La copertura assicurativa non opera (vale a dire che la compagnia potrebbe non rispondere dei danni) quando il veicolo, al momento del sinistro, è impiegato in attività estranee alla circolazione (ad esempio, un’autogru ferma con il braccio meccanico in funzione). Ciò significa che la polizza obbligatoria non copre i rischi derivanti da attività diverse dal trasporto. Nell’esempio dell’autogru appena il mezzo inizia a spostarsi la funzione di trasporto diventa prevalente e la copertura assicurativa deve in ogni caso essere attiva.
Tuttavia, qualora sia configurabile un mezzo che, pur potendo astrattamente fungere da veicolo di trasporto, sia stabilmente impiegato come strumento di lavoro (si pensi a una gru ancorata permanentemente al suolo), si potrebbe ritenere che l’obbligo assicurativo non sussista.
Nell’ambito dell’attività edile è frequente il ricorso a mezzi “polifunzionali”, la cui natura ibrida ne prevede l’impiego sia per la movimentazione e il trasporto, sia soprattutto come veri e propri strumenti di lavoro. In assenza di diverse indicazioni interpretative e di deroghe esplicite (analoghe a quelle recentemente introdotte dalla Legge annuale per le PMI), si deve ritenere che in caso di “uso promiscuo” (ovvero quando il mezzo alterna funzioni di lavoro a funzioni di trasporto in cantiere o su strada) la copertura RCA resti comunque obbligatoria. È tuttavia necessario precisare che, qualora al momento del sinistro il veicolo non sia impiegato nella sua funzione di trasporto, la garanzia assicurativa, come detto, potrebbe non operare.
Il quadro normativo come sopra sommariamente delineato è stato recentemente integrato dalle novità della Legge annuale per le PMI (Legge 11 marzo 2026, n. 34). L’articolo 9 di tale provvedimento ha, infatti, modificato il perimetro dell’obbligo assicurativo, introducendo specifiche deroghe per determinate categorie di veicoli e a condizione che tali mezzi circolino in zone non aperte al transito pubblico. Si tratta dei seguenti veicoli:
Per beneficiare della deroga, tali mezzi devono comunque essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) diversa dalla RCA obbligatoria (ad esempio una polizza aziendale generale).
Per un’analisi più dettagliata della normativa in oggetto, si rimanda alle slide allegate.
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