
In caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, la società scorporata e neo costituita nel 2025 non ottiene il Durf (Documento Unico di Regolarità Fiscale) perché manca l’esercizio dell’attività da almeno tre anni, che è uno dei requisiti necessari al rilascio di questa attestazione. La nuova società, infatti, non può sommare al periodo di svolgimento della propria attività anche quella effettuata dalla società originaria prima della scissione. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 50 del 25 febbraio 2026, adottando un’interpretazione restrittiva della normativa.
La questione riguarda l’applicazione delle regole sul versamento delle ritenute fiscali e contributive dei dipendenti nell’ambito di appalti di importo superiore a 200.000 euro, in presenza delle ulteriori condizioni previste dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997 (prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo).
Nel caso specifico, una società nata nel 2025 a seguito di scissione parziale mediante scorporo — operante nel settore della costruzione e vendita di impianti di refrigerazione — chiedeva se, ai fini del rilascio del Durf, potesse considerare anche l’attività svolta in precedenza dalla società scissa e poi proseguita dalla nuova realtà.
La risposta dell’Agenzia è stata negativa. Il principio espresso vale per tutte le attività economiche, compresa quella edilizia. Per ottenere il Durf, infatti, occorre essere in attività da almeno 3 anni (oltre ad essere in regola con i versamenti delle imposte e non avere verifiche fiscali in atto).
L’ottenimento del Durf consentirebbe alla società istante (in caso di appalto superiore a 200.000 euro, e delle ulteriori condizioni normative) di poter effettuare la compensazione delle ritenute dovute in favore dei propri dipendenti come modalità di versamento, senza dover procedere al materiale pagamento delle stesse.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate risponde in senso negativo, tenuto conto che l’art.173 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) regola in modo puntuale il passaggio delle posizioni giuridiche economico-patrimoniali alla società scorporata dalle altre società del gruppo, aspetto che impedisce, dal punto di vista fiscale, di interpretare in maniera estensiva il «principio di continuità e neutralità» nell’ambito delle operazioni di scissione.
In sostanza, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, per il rilascio del Durf non è possibile, in favore della nuova società nata nel 2025, calcolare nel periodo di svolgimento complessivo della propria attività economica anche quella esercitata dalla società originaria prima dell’operazione di scissione.
Quindi, l’attività si considera iniziata nel 2025, dopo la scissione, ed il Durf non può essere rilasciato alla società istante, poiché manca uno dei requisiti per il rilascio dello stesso, che è proprio l’esercizio dell’attività da almeno tre anni.
In linea generale, si ricorda infatti che, in assenza del Durf, nell’ipotesi in cui un’impresa operi come appaltatrice, subappaltatrice o affidataria nell’ambito di contratti di valore superiore a 200.000 euro, e se si verificano le ulteriori condizioni richieste dalla normativa, la stessa non può effettuare la compensazione delle ritenute fiscali e contributive per i propri dipendenti con eventuali crediti fiscali, ma è obbligata all’effettivo versamento di tali importi.
Oltre a tale adempimento, l’impresa deve trasmettere al committente entro 5 giorni dal versamento delle ritenute sia le deleghe di pagamento, che i riferimenti di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, pena la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente (sino al 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa).
Questa disciplina non si applica, ed è quindi possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali, se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il Durf, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
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