
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91 del 20 aprile 2026 è stata pubblicata la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 aprile 2026.
Di seguito, l’illustrazione delle principali previsioni di interesse della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 1- Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR
In sede di conversione del decreto, è stato introdotto, all’articolo in commento, il comma 1-bis che, in relazione agli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo relativi agli interventi previsti dai medesimi investimenti siano ancora in corso di esecuzione e indichino un termine di ultimazione anteriore rispetto a quello previsto dal PNRR, fissa il termine per la conclusione degli stessi al 30 giugno 2026.
Ciò, anche ai fini dell’applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento.
A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge, dunque, lo slittamento al 30 giugno del termine per l’ultimazione degli interventi de quibus è di diritto inserito nel contratto o negli atti convenzionali, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile.
Sul punto, va evidenziato che, la stessa disposizione precisa che, qualora gli interventi siano ultimati successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto negli atti ma anteriormente al 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premio di accelerazione.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai casi in cui il termine di conclusione degli interventi, previsto nelle convenzioni, nei contratti di appalto o negli atti di obbligo, sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e gli interventi non risultino ancora ultimati a tale data.
Articolo 4 – “Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo”
Il comma 1 bis dell’articolo in commento, introdotto in sede di conversione, prevede che, per salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l’amministrazione, in caso di accesso da parte dell’impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.
Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l’obbligo per l’impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all’atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall’impresa verso l’amministrazione.
Nei medesimi casi, l’amministrazione utilizza i crediti maturati dall’impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per l’integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori. I crediti residui sono, invece, versati alla massa attiva della procedura, secondo le norme vigenti.
A seguito della risoluzione del contratto, l’amministrazione procede all’individuazione del nuovo contraente che subentra nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. In caso di impossibilità, l’amministrazione può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per individuare il soggetto cui affidare il completamento dei lavori (comma 1-ter).
Da ultimo, lo stesso comma precisa che non è opponibile all’amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall’impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l’attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d’impresa.
Articolo 23 – “Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR”
L’articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:
Articolo 23-bis “Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall’Unione europea”
Tale articolo, introdotto in sede di conversione, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, prevede che:
Si allega il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione.
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