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Opere pubbliche

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge “Commissari

12 Maggio 2026
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  • Opere pubbliche
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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2026 è stata pubblicata la legge 8 maggio 2026, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, entrata in vigore il 10 maggio 2026.

 

Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

 

Art. 1 – Prosecuzione dell’iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa nonché alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L’articolo 1 disciplina la prosecuzione dell’iter approvativo del progetto di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, c.d. “Ponte sullo Stretto”, anche alla luce delle deliberazioni della Corte dei conti relative agli atti adottati nell’ambito della procedura prevista dal decreto-legge n. 35/2023.

In particolare, il MIT è incaricato di svolgere gli adempimenti necessari all’aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, all’acquisizione dei pareri tecnici e allo svolgimento delle verifiche ambientali e dei rapporti con la Commissione europea.

È, inoltre, prevista la nomina dell’amministratore delegato della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) come commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari all’opera. Il Commissario opera con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, 3-bis e 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, tra cui quelli di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici – fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/20216 – nel rispetto del Codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE e delle disposizioni in materia di subappalto.

 

Articolo 2 – Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25

L’articolo 2 interviene sulla gestione degli interventi relativi al traforo del Gran Sasso ed alle autostrade A24 e A25.

In particolare, viene prorogato fino al 31 dicembre 2028 l’incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, che subentra al Commissario straordinario delle tratte autostradali A24 e A25 (il cui incarico è parimenti prorogato al 31 dicembre 2028) per lo svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso.

La norma prevede infine ulteriori risorse per l’adeguamento delle gallerie agli standard di sicurezza della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle tratte autostradali interessate.

 

Articolo 2-bis – Disposizioni urgenti per l’affidamento della concessione dell’A22 Brennero-Modena

L’articolo 2-bis, introdotto al Senato, interviene sullo svolgimento della procedura per l’affidamento della concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, prevedendo che l’invito a presentare l’offerta finale debba essere corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dallo schema di convenzione predisposto dall’ente concedente e sottoposto, previo parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), per la relativa approvazione.

 

Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.

L’articolo 4 prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, l’amministratore delegato di ANAS S.p.A. subentri ai commissari straordinari già nominati per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete stradale di interesse nazionale, gestita da ANAS, indicati nell’allegato 2 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti, funzioni e poteri relativi alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione delle opere.

I commissari precedentemente nominati cessano dalle loro funzioni per gli interventi interessati dal subentro, restando comunque validi gli atti già adottati.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede la nomina dell’amministratore delegato della società ANAS S.p.A. a Commissario straordinario, con i poteri di cui all’ articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del DL n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nel nuovo allegato 2-bis.

Si tratta dei già citati poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici – fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/20216 – nel rispetto del Codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE e delle disposizioni in materia di subappalto.

L’incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi.

Il comma 2-sexies dell’articolo 4, introdotto dal Senato, autorizza ANAS S.p.A. a procedere – previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria – all’avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e S. Cristina di Aspromonte della S.P.2.

 Il comma 2-novies, anch’esso nuovo, prevede la nomina a commissario straordinario per le attività progettuali e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa del sindaco pro tempore del comune di Massa, con i sopracitati poteri e le funzioni di cui all’ articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

 

Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L’articolo 5 dispone che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, l’amministratore delegato della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) subentri ai commissari straordinari già nominati per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete ferroviaria nazionale, indicati nell’allegato 3 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti e poteri, relativi alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione delle opere, dei commissari cui subentra.

L’amministratore delegato di RFI è inoltre nominato commissario straordinario per ulteriori interventi ferroviari elencati nell’allegato 4, con l’obiettivo di accelerarne la realizzazione.

 

 Articolo 6 – Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

L’articolo 6 fornisce un chiarimento interpretativo in merito ai poteri del Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie della capitale. In particolare, viene precisato che il commissario può approvare accordi transattivi solo se tali accordi prevedono la rinuncia da parte delle società coinvolte a tutte le pretese e ai contenziosi pendenti, nonché a eventuali ulteriori rivendicazioni future relative ai rapporti precedenti tra le parti.

 

Articolo 7 – Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano – Cortina 2026

L’articolo 7 introduce misure per rafforzare l’operatività della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano-Cortina 2026, impegnate nell’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. In particolare, viene ampliato lo scopo della società, includendo anche attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi funzionali all’accessibilità e alla piena operatività delle infrastrutture olimpiche.

 

Articolo 8-bis- Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sul comma 4-duodecies, articolo 7, del decreto-legge n. 202 del 2024 che disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti statali per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, prorogando il termine per l’aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine.

 

Articolo 9 – Ulteriori disposizioni in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali

L’articolo 9, comma 1, contiene alcune disposizioni relative a specifici interventi infrastrutturali e di ricostruzione. In particolare, viene previsto che il Commissario straordinario per il Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino assuma anche le funzioni di commissario per la realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara, al fine di assicurare un coordinamento unitario nella realizzazione dei due interventi.

Il comma 5-bis, introdotto in sede di esame del provvedimento al Senato, prevede l’adozione di misure volte a consentire l’utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali.

In particolare, si prevede che, al fine di fronteggiare l’eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti possano adottare misure volte ad assicurare l’utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, incluso il fresato d’asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell’ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore.

La disposizione opera anche laddove i materiali in questione non siano direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso.

Si prevede che tale materiale possa essere trasportato, in qualità di materiale tolto d’opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (contenente la disciplina ambientale in tema di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture). In alternativa tale materiale può essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell’ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso.

Infine, il reimpiego di tale materiale è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all’impiego previsto.

Il comma 5-ter, parimenti introdotto al Senato, proroga di un altro anno, ossia dal 31 agosto 2026 al 31 agosto 2027, la durata dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 (c.d. Ponte Morandi).

 

Articolo 10 – Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia

L’articolo 10 dispone il trasferimento del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato e la sua assegnazione in uso governativo all’Autorità competente per la gestione e la manutenzione delle opere di salvaguardia della Laguna di Venezia.

La norma stabilisce inoltre che l’Autorità responsabile della gestione del sistema sia iscritta di diritto nell’elenco delle centrali di committenza qualificate, ai sensi del codice dei contratti pubblici (art. 63, comma 4, D.lgs. 36/2023), così da poter svolgere direttamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture necessari al funzionamento e alla manutenzione del MOSE.

 

Si allega il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione.

 

Allegati
Testo_Coordinato_DL_11_03_2026_n_32
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
E-Mail: operepubbliche@ance.it
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