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Opere pubbliche

Variazioni dei prezzi II semestre 2021, accolto il ricorso Ance: per il Cds la metodologia di rilevazione e l’istruttoria svolta dal MIT non sono adeguate

28 Maggio 2026
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  • Opere pubbliche
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Con la recente sentenza n. 4143 del 22 maggio 2026, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio, sez. III, n. 6894/2023, che aveva rigettato il ricorso promosso dall’ANCE avverso il decreto del MIT recante la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative al secondo semestre del 2021.

Entrambi i gradi di giudizio sono stati curati dallo studio legale Satta Romano & Associati.

La controversia originariamente sottoposta al giudice di prime cure riguardava la legittimità delle rilevazioni effettuate dal Ministero ai fini del meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione previsto dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, introdotto per far fronte agli eccezionali aumenti registrati nei contratti pubblici in corso di esecuzione.

Come noto, la norma predetta ha previsto che, per i materiali da costruzione più significativi, si proceda a compensazioni per le variazioni di prezzo che, rispetto ai prezzi medi dell’anno di offerta, risultino eccedenti l’8% laddove riferite al solo anno 2021 ed eccedenti il 10 % se riferite a più anni.

Al riguardo, ANCE aveva contestato la metodologia di rilevazione utilizzata, sia sotto il profilo della raccolta dei dati da parte dei soggetti rilevatori istituzionali, sia con riferimento alle successive attività di verifica, revisione e aggregazione dei dati stessi.

Le contestazioni riguardavano specificatamente tredici materiali per i quali gli aumenti rilevati dal decreto ministeriale risultavano significativamente inferiori rispetto agli effettivi incrementi registrati sul mercato:

  1. lamiere in acciaio lisce, piane e striate,
  2. lamiere in acciaio “Corten”,
  3. lamiere in acciaio zincate per lattoneria,
  4. chiusini e caditoie in ghisa sferoidale,
  5. gabbioni in filo di ferro zincato,
  6. tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali,
  7. tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente,
  8. tubazioni in acciaio nero senza saldatura,
  9. tubazioni in PVC rigido,
  10. tubi in polipropilene corrugato per impianti elettrici,
  11. acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici,
  12. legname di abete sottomisura,
  13. fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).

In primo grado, il TAR aveva tuttavia ritenuto che la determinazione dei prezzi effettuata dal Ministero, sulla base dei dati forniti dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dalle Camere di commercio tramite Unioncamere e dall’Istat, non presentasse anomalie tali da comprometterne l’attendibilità complessiva. Inoltre, aveva escluso la necessità di confrontare tali dati con quelli provenienti da provider privati utilizzati dall’ANCE.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha invece giudicato fondate le censure prospettate da ANCE, rilevando criticità nella metodologia adottata dal Ministero e nella relativa attività istruttoria.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato una non corretta applicazione, da parte del Ministero, del metodo della deviazione standard ai fini dell’eliminazione degli “outlier”, nonché criticità tali da inficiare la piena attendibilità statistica della rilevazione e ingiustificabili scostamenti nel confronto tra i provider istituzionali.

A seguito dell’esperimento di una verificazione tecnica disposta dal Consiglio di Stato e affidata al Politecnico di Milano, è infatti emerso che i dati riportati nel Decreto ministeriale impugnato “non possono ritenersi pienamente attendibili e richiedono ulteriori approfondimenti”. Ciò, in particolare, con riferimento alla rappresentatività del campione di dati utilizzato, alla trasparenza dei criteri di esclusione e normalizzazione nonché alla verifica indipendente dei risultati mediante provider esterni o fonti statistiche alternative.

Pur escludendo l’illegittimità delle Linee guida ministeriali del 14 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto viziata l’istruttoria svolta dal MIT, affermando che, in presenza di scostamenti così rilevanti tra le diverse rilevazioni, il Ministero avrebbe dovuto effettuare verifiche più rigorose.

La sentenza dispone, pertanto, l’annullamento parziale del decreto ministeriale 4 aprile 2022, limitatamente ai tredici materiali oggetto di contestazione, con conseguente necessità per il MIT di rinnovare l’attività istruttoria e di rilevazione, assicurando la piena affidabilità statistica dei dati utilizzati.

All’esito della nuova istruttoria, il Ministero dovrà quindi procedere all’adozione di un nuovo decreto di rilevazione, analogamente a quanto già avvenuto con riferimento al I semestre 2021, per il quale il MIT ha successivamente emanato un nuovo decreto in esecuzione delle precedenti pronunce del Consiglio di Stato.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si riallinea ai propri precedenti orientamenti (sentenze nn. 7355/2023 e 7359/2023), con i quali erano stati accolti i ricorsi promossi da ANCE avverso i decreti del MIT recanti la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative all’anno 2018 e al primo semestre 2021.

Il risultato ottenuto conferma la correttezza delle tesi da tempo sostenute da ANCE e rende merito agli sforzi profusi in questi anni per il riconoscimento di adeguati ristori in favore delle imprese associate, duramente colpite dall’eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione.

 

In allegato il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4143 del 22 maggio 2026

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
E-Mail: operepubbliche@ance.it
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