
No alla compensazione fra crediti fiscali da Superbonus e debiti previdenziali verso la Cassa forense iscritti a ruolo, anche se rateizzati. Ciò perché ci sono limiti alla compensazione dei crediti d’imposta con i debiti iscritti a ruolo: questa possibilità è ammessa solo tra crediti fiscali per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre per imposte di tipo erariale (e non anche di natura contributiva), e quindi fra imposte dello stesso tipo.
In più, in linea generale, non è possibile utilizzare i crediti d’imposta derivanti da incentivi fiscali (come nel caso di quelli connessi al Superbonus) per estinguere debiti accertati ancorché di natura fiscale, tenuto conto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, i crediti da incentivi, non essendo correlati alla liquidazione delle imposte, non sono qualificabili come crediti da imposte erariali.
Però, lo stesso credito fiscale da Superbonus può essere compensato con altri debiti erariali o previdenziali, a condizione che questi non siano iscritti a ruolo.
Così si esprime l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 110 del 27 maggio 2026 ad un’istanza di interpello di un professionista che intende acquistare un credito d’imposta derivante da interventi edilizi agevolabili con il Superbonus e vorrebbe utilizzarlo in compensazione con un debito previdenziale iscritto a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, relativo al pagamento di contributi alla Cassa forense, rispetto al quale ha già ottenuto la rateizzazione.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate risponde in modo negativo, ripercorrendo sia la disciplina relativa alla compensazione dei crediti d’imposta in presenza di somme iscritte a ruolo, sia quella che regola la possibilità di utilizzare i medesimi crediti d’imposta per estinguere i debiti fiscali accertati. In entrambi i casi, la normativa di riferimento prevede condizioni e limiti ben precisi per poter effettuare la compensazione “orizzontale” di cui all’art.17 del D.lgs. 241/1997.
Innanzitutto, la Risposta 110/2026 richiama le norme che bloccano la compensazione dei crediti d’imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo e, più in particolare:
Al riguardo viene confermato che l’operatività del blocco alla compensazione è subordinato alla natura del debito, che deve avere ad oggetto imposte erariali (es. IVA, IRPEF/IRES e anche IRAP – cfr. C.M. 13/E/2011) e non quelle locali, quali ad esempio l’IMU.
Inoltre, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, ciò che viene vietata è la compensazione dei crediti d’imposta “da liquidazione” di imposte erariali e non anche di quelli aventi natura agevolativa.
Pertanto, anche in presenza di cartelle esattoriali per imposte erariali di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro, risulta comunque ammessa la compensazione di crediti d’imposta “da incentivi”, quali ad esempio quelli relativi al Superbonus o ai bonus in edilizia;
In questo caso, fermo restando che il debito accertato superiore a 50.000 euro deve essere relativo sempre ad imposte erariali (e non anche a tributi locali), il blocco della compensazione opera per tutti i crediti d’imposta, quindi, non solo dei crediti relativi alla liquidazione di imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa (cfr. anche C.M. 16/E/2024).
In entrambi i casi, il divieto non opera se i debiti siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza o siano in essere provvedimenti di sospensione.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti d’imposta, viene confermato che:
Non è, pertanto, possibile utilizzare crediti di natura agevolativa per compensare debiti fiscali iscritti a ruolo o, ancora, crediti da liquidazione di imposte erariali con debiti di natura contributiva o derivanti da imposte locali (es. IMU).
Alla luce di questa ricostruzione, nella Risposta n.110/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie il credito d’imposta da Superbonus:
Infatti, afferma l’Agenzia, le due discipline citate relative al divieto di compensazione in presenza di ruoli si riferiscono entrambe a “debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”, e non a debiti iscritti a ruolo di altra natura, come i debiti previdenziali.
Allo stesso modo, la specifica disciplina che consente di pagare le somme iscritte a ruolo per debiti erariali superiori a 1.500 euro con i crediti “relativi alle stesse imposte” (quindi sempre crediti erariali), richiede omogeneità sul tipo di imposta a debito/credito ai fini del pagamento mediante compensazione.
Nel caso di specie, quindi, non è possibile applicare nessuna delle citate regole per estinguere il debito previdenziale verso la Cassa forense con il credito da Superbonus, tenuto conto che il credito non deriva dalla liquidazione di imposte erariali e il debito è addirittura di natura contributiva e non fiscale,
Da evidenziare che, a parere dell’Agenzia delle Entrate e contrariamente a quanto sostenuto dall’istante nell’interpello in analisi, non può rientrare in questa ipotesi il pagamento delle rate di dilazione del debito contributivo, in quanto, anche se regolarmente assolto alle varie scadenze accordate, è comunque funzionale all’assolvimento di somme accertate e non invece di ordinari versamenti contributivi.
Per completezza, si evidenzia, infine, che risulta ancora inapplicabile, per mancanza del relativo D.M. attuativo, una disposizione ulteriore, che limita la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali di importo superiore a 10.000 euro (cfr. art.121, co.3-bis del D.L. 34/2020, conv. legge77/2020).
Sul tema, si allegano alcune schede riepilogative sul divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti iscritti a ruolo, aggiornate con le ultime novità della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025).
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