
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle richieste di consulenza giuridica, cioè i quesiti interpretativi che i soggetti legittimati, incluse le associazioni di categoria, possono rivolgere all’Amministrazione finanziaria per ottenere chiarimenti sull’applicazione delle norme tributarie.
Dando attuazione alle disposizioni introdotte dal Dlgs 219/2023 nell’ambito della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento dell’8 giugno 2026 (prot. n. 171016/2026), emanato in attuazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2025, individua gli uffici competenti alla ricezione delle richieste, le modalità di presentazione delle istanze e le regole che disciplinano la successiva fase istruttoria.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000, come modificata dal Dlgs 219/2023, in attuazione della legge delega di riforma fiscale), sono legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate:
Le istanze vanno presentate via Pec, oppure tramite il servizio telematico dedicato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, la cui attivazione sarà oggetto di comunicazione sul sito dell’Agenzia stessa.
In merito, poi, agli uffici a cui inviare la richiesta, il provvedimento chiarisce che, a seconda della rilevanza territoriale della questione e del soggetto richiedente, sono deputati a ricevere le istanze:
È comunque fatta salva la possibilità della Direzione regionale delle Entrate di inoltrare le questioni di maggiore complessità alla Divisione Contribuenti.
Quanto alla forma, l’istanza di consulenza giuridica deve essere redatta in forma libera, è esente da bollo, ma deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante circa la non conoscenza di attività di controllo o verifiche fiscali (es. avvisi di accertamento, accertamenti con adesione non ancora perfezionatisi, attività di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, presentazione di richieste di rimborso, istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela o ogni altra attività posta in essere dalle Agenzie fiscali e/o dalla Guardia di finanza) effettuate nei confronti dell’istante o dei propri associati o rappresentanti in relazione alla questione oggetto del quesito.
La fase istruttoria descritta dal provvedimento prevede la possibilità che venga richiesta all’istante una regolarizzazione di alcuni requisiti mancanti nell’istanza.
La regolarizzazione può riguardare esclusivamente gli elementi indicati come sanabili dall’articolo 4 del Dm Mef 24 giugno 2025, tra cui, ad esempio, l’indicazione della disposizione tributaria oggetto del quesito, l’esposizione della soluzione interpretativa proposta e la sottoscrizione dell’istanza. Tale regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dall’invito a regolarizzare. Allo stesso modo, gli uffici, se necessario, possono anche chiedere un’integrazione della documentazione presentata, da inviare nei successivi 60 giorni.
Per quanto riguarda, invece, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate deve rendere la propria risposta, il provvedimento ricorda che la stessa, scritta e motivata, sarà inviata entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza o dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta. I termini, di natura ordinatoria, possono essere sospesi previa comunicazione all’istante qualora l’ufficio procedente richieda un parere preventivo ad altro ufficio. In tal caso, la mancata acquisizione del parere entro 60 giorni comporta l’improcedibilità della consulenza. Resta comunque ferma anche la sospensione “estiva” dei termini di risposta che cade nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.
Le risposte alle istanze di consulenza giuridica ammesse sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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