
Si amplia il perimetro applicativo delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per gli aumenti retributivi e per le indennità legate al lavoro notturno, festivo e a turni. Con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate torna infatti sul tema, fornendo ulteriori indicazioni operative dopo i primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso.
La disciplina (introdotta dalla legge n. 199/2025), prevede due distinti regimi agevolati. Il primo consiste in un’imposta sostitutiva del 5% applicabile agli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. La misura riguarda i lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
Il secondo regime prevede invece un’imposta sostitutiva del 15% sulle componenti del salario riferite a indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni, corrisposte nel 2026 entro il limite di 1.500 euro annui. L’agevolazione spetta ai lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro nel 2025.
In merito alla tassazione degli incrementi retributivi la Circolare precisa ulteriormente il perimetro applicativo dell’imposta sostitutiva, chiarendo che la stessa si applica anche:
Infine, gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore. E ciò anche se tali importi vengono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.
In merito al trattamento fiscale delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno viene ulteriormente precisato che:
Ciò in quanto la ratio è quella di remunerare una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa.
Infine, la Circolare fornisce una specifica in relazione ad entrambe le misure agevolative, chiarendo che le stesse non si applicano nel caso in cui non vi sia un Ccnl applicato dal datore di lavoro.
Le imposte sostitutive, invece, trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che accedono al regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia.
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