
Il Sottosegretario per le infrastrutture e i Trasporti, Tullio Ferrante, ha risposto in Commissione Ambiente della Camera ad un’interrogazione a risposta immediata (5-05555, primo firmatario l’On. Simiani del Gruppo PD), relativa alle iniziative di competenza riguardanti le procedure di finanza di progetto in corso.
L’atto richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24, sentenza Urban Vision), pronunciata su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, la quale ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto previsto dall’art. 183, comma 15, del vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016). L’interrogante evidenzia che, pur riferendosi alla previgente disciplina, la pronuncia appare suscettibile di incidere anche sull’art. 193, comma 12, del d.lgs. n. 36 del 2023 come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, in quanto il nuovo testo continua a riprodurre il medesimo meccanismo di prelazione censurato dalla Corte.
L’On. Simiani menziona sottolinea, quindi, la “forte incertezza applicativa per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici, soprattutto con riferimento alle procedure già avviate o in corso di svolgimento, nelle quali il diritto di prelazione è stato previsto e attivato sulla base della normativa vigente”, con il rischio che eventuali contenziosi o disapplicazioni compromettano il rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, strutturalmente soggetti a scadenze stringenti e perentorie.
Ciò premesso, si domanda quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in sede europea, per garantire certezza giuridica e operativa alle amministrazioni procedenti e agli operatori economici, chiarendo il regime applicabile alle procedure in corso e assicurando la continuità degli interventi, in particolare di quelli finanziati con risorse PNRR.
Il Sottosegretario Ferrante, nella sua risposta, ha ricordato l’obbligo per giudici e amministrazioni di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto eurounitario, principio ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte dei conti. Ha tuttavia evidenziato un punto essenziale: la decisione “non determina, di per sé, un effetto di automatica caducazione generalizzata né tantomeno un arresto delle procedure in corso di finanza di progetto”.
Il Sottosegretario ha rassicurato che l’istituto del project financing si configura come una procedura complessa e a formazione progressiva, articolata in fasi distinte che richiedono sia valutazioni pubblicistiche che iniziativa privata. A tal proposito, la sentenza della Corte di giustizia “impone certamente un adeguamento interpretativo e applicativo della norma nazionale, ma lascia agli ordinamenti interni il compito di ricondurre il sistema a piana coerenza con il diritto europeo, anche attraverso gli strumenti di adeguamento normativo”. In questa fase transitoria, le amministrazioni sono chiamate a operare con attenzione alla “continuità amministrativa delle procedure in corso”, nel rispetto della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento. Pertanto, l’intervento incide sull’assetto della prelazione del promotore ma “non determina un blocco delle iniziative di finanza di progetto in essere”.
Infine, il Sottosegretario ha annunciato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già impegnato, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in un lavoro di approfondimento finalizzato a predisporre “interventi correttivi e di coordinamento della disciplina nazionale in materia di finanza di progetto”. L’obiettivo finale è duplice: assicurare il pieno allineamento alle indicazioni eurounitarie e, al contempo, preservare la stabilità, l’affidabilità e l’attrattività dello strumento del project financing essenziale per la realizzazione di investimenti infrastrutturali strategici, avviando un processo di riallineamento ordinamentale che sarà completato attraverso un intervento normativo organico.
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