
Via libera al credito d’imposta ZES 2026 in caso di acquisto di un nuovo bene strumentale mediante un contratto di leasing, effettuato prima dell’invio della comunicazione preventiva, necessaria per fruire del beneficio fiscale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.169 del 3 settembre 2026, sciogliendo i dubbi di un’impresa che svolge attività di edilizia privata e che vorrebbe usufruire del credito d’imposta ZES per l’acquisto di un nuovo bene strumentale, in leasing, per la propria struttura produttiva (cfr. art.16, D.L. 124/2023, conv. legge 162/2023 e smi).
Nel caso esaminato, l’investimento (stipula del contratto di leasing e consegna del bene) è avvenuto a febbraio 2026, prima dell’apertura dei termini per l’invio della comunicazione preventiva (dal 31 marzo al 31 maggio 2026) prevista, insieme alla successiva comunicazione integrativa, a pena di decadenza dal beneficio fiscale.
In merito, l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente sulla base sia della disciplina nazionale che regola il credito d’imposta, sia della corrispondente normativa UE, tenuto conto che l’incentivo fiscale viene concesso entro i confini del Regolamento UE n. 651/2014 – cd. “GBER”, in tema di aiuti di Stato.
In particolare, viene evidenziato che ai fini della:
Sono agevolabili anche gli investimenti in leasing, che si intendono effettuati secondo le regole ordinarie della competenza economica, al fine di stabilire il periodo d’imposta di riferimento;
Nel caso di specie, chiarisce la R. 169/2026, l’investimento rispetta tutte e due le discipline, poiché la stipula del contratto di leasing (primo impegno vincolante) e la consegna del bene strumentale sono avvenuti entrambi a febbraio 2026, in un momento successivo all’entrata in vigore dell’incentivo fiscale (prorogato dal 1° gennaio 2026).
Quindi, il credito d’imposta ZES viene riconosciuto per il 2026 anche se l’acquisizione del bene è avvenuta prima dell’invio della comunicazione preventiva (da trasmettere dal 31 marzo al 31 maggio 2026). In ogni caso, occorre rispettare anche tutte le altre condizioni di applicabilità del beneficio (come l’invio della comunicazione integrativa entro il 17 gennaio 2027).
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