
Con la risposta n. 174 del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate amplia il perimetro dei versamenti fiscali che possono essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi o compensi richiesta per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997.
In particolare, nel calcolo possono essere inclusi anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari, versate all’Erario dagli istituti di credito in qualità di sostituti d’imposta, e il credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Per ottenere il DURF, come è noto, il comma 5 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 richiede il possesso di alcuni requisiti. L’impresa deve, innanzitutto, essere in attività da almeno tre anni e deve essere in regola con gli obblighi dichiarativi. Inoltre, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, deve aver effettuato complessivamente versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
È inoltre necessario che non risultino iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, con termini di pagamento scaduti e ancora dovuti, in assenza di provvedimenti di sospensione.
Per quanto riguarda il requisito del 10%, l’Amministrazione finanziaria aveva già adottato un’interpretazione ampia, anche a seguito delle sollecitazioni dell’Ance, riconoscendo la rilevanza di alcune tipologie di versamenti.
Tra questi rientrano i versamenti effettuati a seguito degli avvisi bonari relativi ai controlli automatizzati delle dichiarazioni, l’Iva relativa alle operazioni soggette a split payment o reverse charge, l’Iva teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata ma versata dalla controllante nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, nonché l’imposta teorica relativa al reddito della società imputato per trasparenza ai soci, che provvedono al pagamento dell’imposta. Sul punto si richiamano la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 marzo 2026 e la risoluzione n. 53 del 22 settembre 2020.
La nuova risposta aggiunge ora un ulteriore elemento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del 10% possono essere conteggiate anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari, anche se materialmente versate all’Erario dalle banche. Tali ritenute, infatti, sono considerate economicamente riferibili al contribuente.
Possono inoltre rilevare le imposte pagate all’estero, attraverso il relativo credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR. Per l’Agenzia, infatti, tali imposte sono indicative della complessiva affidabilità fiscale del contribuente e l’utilizzo del credito, a scomputo dell’Ires dovuta in Italia, rappresenta sostanzialmente una modalità di versamento dell’imposta.
Sul requisito della soglia del 10%, l’Ance ha inoltre avviato le opportune iniziative affinché possano essere considerati nel computo anche gli importi trattenuti dalle banche sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni fiscali per interventi di recupero. Si tratta della ritenuta dell’11% prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, applicata a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dalle imprese destinatarie dei bonifici.
Anche in questo caso, sottolinea l’Ance, si tratta di versamenti economicamente riferibili ai contribuenti, sebbene materialmente effettuati dagli istituti di credito. Sul punto si è in attesa di un definitivo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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